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Energie rinnovabiliTAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 12 gennaio 2011, n. 32

di Osservatorio Energia - 12 Gennaio 2011
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Il TAR Calabria ha dichiarato l’illegittimità di un provvedimento con il quale il quale il Comune ha rigettato l’istanza di autorizzazione unica per l’installazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

In particolare, il Comune motivava il diniego sulla scorta della mancata approvazione del “Piano energetico ambientale comunale” per la localizzazione degli impianti eolici, il quale, rispetto alle NTA del piano regolatore già vigente, avrebbe fornito indirizzi e parametri precisi sulla localizzazione.

Il TAR ha ritenuto, in primo luogo, che questa motivazione si sia tradotta in una “sospensione sine die” della richiesta di autorizzazione unica, come tale contrastante con il d.lgs. n. 387/2003. In secondo luogo, ha affermato che – ferma restando la facoltà dei Comuni di prevedere aree specificamente destinate ad impianti eolici – in mancanza, gli impianti possono essere localizzati in tutte le zone agricole (almeno per quanto riguarda la valutazione di compatibilità urbanistica). Inoltre ha specificato che, dal combinato disposto degli artt. 12, comma 4, d.lgs. 387/2003 e 14 quater, comma 1, l. 241/1990,  deriva l’obbligo dell’Amministrazione dissenziente di esprimere la propria opposizione con un atto “costruttivo” che, oltre ad essere congruamente motivato, fornisca specifiche indicazioni circa le modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catanzaro/Sezione%201/2009/200901100/Provvedimenti/201100032_01.XML


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