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Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 4 gennaio 2011, n. 2

di Osservatorio Energia - 4 Gennaio 2011
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Nel caso di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas, nessun vincolo sussiste in ordine ad una predeterminazione del valore ponderale dell’elemento qualità e dell’elemento prezzo, ma è dato alla pubblica amministrazione esercitare la propria discrezionalità in funzione delle condizioni concrete caratterizzanti la specifica procedura, garantendo i requisiti minimi di sicurezza degli impianti e delle strutture e gli ordinari interventi di manutenzione. Rientra quindi nella discrezionalità del Comune la scelta circa l’accollo degli oneri del gestore uscente, finalizzata ad aprire alla concorrenza la gestione del servizio mediante pubblica gara, in piena sintonia con lo spirito della normativa di settore nazionale ed europea.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200909514/Provvedimenti/201100002_11.XML


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