Imposta come home page     Aggiungi ai preferiti

 

L’avvocatura di fronte ai diritti umani

di - 24 Dicembre 2010
      Stampa Stampa      

Si tratta di un meccanismo di tutela sussidiaria a quella statale, nel caso di diniego definitivo di quest’ultima. Non sono considerati i diritti sociali, per i quali la Carta sociale europea del 1961 prevede meccanismi non giurisdizionali di protezione, anche se senza “compartimenti stagni” fra essi e i diritti contemplati dalla CEDU. Né vi sono riferimenti alla eguaglianza e alla solidarietà; nella Convenzione il divieto di discriminazione non ha carattere generale, ma soltanto specifico per i diritti tutelati.
Il secondo contributo alla tutela dei diritti umani, altrettanto fondamentale, è rappresentato dal percorso dell’integrazione: certamente più lento e complesso, ma più completo di quello della CEDU; ed orientato a sottolineare più l’indivisibilità che non l’universalità dei diritti umani. Quel percorso muove dall’originario silenzio dei Trattati comunitari sui diritti fondamentali e si afferma progressivamente in via pretoria, da parte della Corte di Giustizia.
Le decisioni della Corte mirano sia a rispondere alle preoccupazioni delle Corti Costituzionali nazionali (soprattutto quella tedesca e italiana), in tema di controlimiti all’ordinamento comunitario (ora europeo); sia a legittimare il primato – funzionale, non gerarchico – dell’ordinamento comunitario su quelli nazionali.
All’affermazione giurisprudenziale segue il riconoscimento politico, attraverso il riferimento del Trattato di Maastricht ai principi derivanti dalle tradizioni costituzionali comuni degli stati membri e dalla CEDU. Quanto più l’ordinamento comunitario espande le proprie competenze e gli ambiti del suo intervento rispetto alle libertà connesse e funzionali al mercato, tanto più esso si espande a tutti i diritti, compresi quelli sociali.
Il riconoscimento dei diritti fondamentali e della loro indivisibilità si evolve progressivamente dall’originaria loro mediazione con le libertà economiche e le esigenze del mercato, a una sorta di “corrispettivo” per l’esistenza e il primato funzionale dell’ordinamento comunitario. Il momento conclusivo di questo percorso è rappresentato dalla Carta di Nizza e dalla sua efficacia giuridica.
La Carta apre a sua volta una nuova fase: dall’universalità dei diritti, espressa dalla CEDU, alla loro indivisibilità, espressa attraverso il riferimento introduttivo della Carta alla dignità e grazie alla sistemazione dei diritti in sei aree: la dignità stessa, la libertà, l’eguaglianza, la solidarietà, la cittadinanza e la giustizia.
Quel percorso è segnato dal contributo delle due Corti europee all’effettività nella tutela dei diritti. E’ segnato dal confronto e dalla sinergia che si instaura fra di loro e più ancora fra esse e le Corti nazionali. Si pensi all’esperienza italiana e alla sua evoluzione nei rapporti con la Corte CEDU (culminata nelle sentenze n. 348 e 349 del 2007) e con la Corte di Giustizia (culminata con l’accesso della Corte nazionale alla pregiudizialità comunitaria, nell’ordinanza n. 103 del 2008).
E’ un percorso segnato dalla acquisita consapevolezza che non possono esistere né Unione, né mercato, né euro, né Europa, senza i diritti fondamentali. Ed è un percorso che innova e condiziona profondamente il ruolo dell’avvocato – prima italiano, ora europeo – nel suo impegno di salvaguardia dei diritti umani, già tradizionale e più che mai attuale, sottolineandone la componente di responsabilità sociale.

4. Oggi l’avvocatura deve sapersi confrontare con l’enfasi e con la crescita nell’affermazione dei diritti umani fondamentali; con l’effettività della loro tutela, per il tramite dell’elaborazione giurisprudenziale; ma anche, nella sostanza, con una realtà segnata sia dalla prevalenza della logica del mercato e del profitto, sia dal condizionamento di quei diritti ad opera del potere e della tecnica.
La prima e più immediata constatazione riguarda l’estensione “geografica” della difesa dei diritti: non più soltanto nell’ambito nazionale, ma altresì in quello sovranazionale ed europeo. Quanto all’ambito nazionale, i parametri della difesa sono legati innanzitutto al rispetto della Costituzione, quindi alla costante verifica ed attivazione del controllo di costituzionalità. Quanto all’ambito europeo, essi sono legati all’altrettanto attenta verifica sul rispetto della CEDU e del primato dell’ordinamento europeo su quello nazionale.
L’avvocatura non è certo nuova a questa prospettiva, se si pensa al contributo che – con i suoi ricorsi – essa ha dato alla creazione della giurisprudenza convenzionale ed all’arricchimento del contenuto dei diritti previsti dalla Convenzione, ad opera delle decisioni della Corte CEDU. E ciò, beninteso, senza pregiudizio o sottovalutazione delle ulteriori, ampie prospettive di espansione della difesa in giudizio, dinnanzi alle altre giurisdizioni internazionali che caratterizzano oggi il multilevel ed il ruolo sempre crescente dei giudici, dei tribunali e perciò degli avvocati, nel diritto internazionale (penso, per tutte, all’ipotesi della Corte Penale internazionale per i crimini contro l’umanità).
La complessità del multilevel impone all’avvocato di conoscere, dominare e interpretare sia il quadro normativo nazionale e sovranazionale, sia il dialogo (quando non lo scontro) e la sinergia tra le fonti giurisdizionali nazionali e sovranazionali. Inoltre, l’avvocato può e deve assumere un ruolo di protagonista della cultura dei diritti umani, in un’Europa che fonda su di essi il proprio DNA unitario; ed in cui invece prevale la logica del mercato e del profitto, alla stregua della crisi – prima finanziaria; poi economica e monetaria; infine politica e di valori –  che l’Europa sta attraversando.
L’ampliamento del ruolo dell’avvocato non riguarda soltanto l’estensione “geografica” della difesa, ma anche il suo contenuto. L’importanza della difesa tradizionale si accentua sempre più, a fronte del crescente ruolo del giudice nel riconoscimento di nuovi diritti; ed a fronte dell’indifferenza od ostilità sempre più diffuse per il loro rispetto.
La previsione costituzionale dell’inviolabilità del diritto di difesa, in uno con quella del diritto di accesso alla giustizia e alla rimozione di ostacoli per i non abbienti, rendono evidente il significato costituzionale e istituzionale dell’avvocatura: un pilastro insostituibile della funzione giurisdizionale. Non credo occorra invece esplicitare ulteriormente quel significato, attraverso una previsione costituzionale ad hoc, che potrebbe divenire la premessa per una funzionalizzazione eccessiva della professione; e sarebbe probabilmente inutile per il suo ruolo sociale, se non addirittura dannosa per la sua indipendenza.

Pagine: 1 2 3 4 5


RICERCA

RICERCA AVANZATA


ApertaContrada.it Via Arenula, 29 – 00186 Roma – Tel: + 39 06 6990561 - Fax: +39 06 699191011 – Direttore Responsabile Filippo Satta - informativa privacy