TAR Lombardia, sentenza 21 dicembre 2010, n. 7659
Nel certificare l’esecuzione di progetti di risparmio energetico per il riconoscimento dei titoli di efficienza energetica, l’Autorità per l’energia deve basarsi su criteri oggettivi e predeterminati.
Lo ha stabilito il Tar Lombardia annullando per eccesso di potere una delibera dell’AEEG che rigettava la richiesta di certificazione di un progetto di risparmio energetico proposto da una società ai fini dell’ottenimento dei suddetti titoli. Secondo il Giudice Amministrativo, malgrado l’Autorità conservi una sfera di discrezionalità nel valutare le modalità di esecuzione dei progetti di risparmio energetico, tale valutazione deve improntarsi a parametri oggettivi e predeterminati.
Le modalità di realizzazione dei progetti, dunque, sono rimesse alle scelte delle singole imprese, e sono passibili di censura solo in caso di carenze gravi dei suddetti parametri, non determinabili ex post.