TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I – 16 dicembre 2010, n. 2870
Il TAR ritiene che sussista la legittimazione ad agire, da parte di un Comune, contro gli atti autorizzatori di un impianto di discarica per rifiuti, avendo il comune ricorrente evidenziato, oltre alla vicinanza del proprio territorio rispetto al sito oggetto dell’intervento, anche un serio pregiudizio in ordine alla protezione dell’ambiente ed alla tutela della salute della collettività di cui è soggetto esponenziale.
La legittimazione del Comune non si può subordinare alla produzione di una prova puntuale della concreta pericolosità dell’impianto, reputandosi sufficiente la prospettazione delle temute ripercussioni su un territorio comunale collocato nelle immediate vicinanze della discarica da realizzare.
Spetta alle regioni, ai sensi dell’art. 196 del codice dell’ambiente, la definizione dei criteri per l’individuazione delle aree idonee o meno alla localizzazione degli impianti di smaltimento. Al riguardo il piano di gestione della Regione Puglia, come integrato sul punto dal decreto del commissario delegato n. 246 del 2006, prevede che, mentre per gli impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi vige la distanza minima di 2.000 mt dai centri abitati, per quelli non pericolosi (anche se speciali) va invece operata, alla stessa stregua dei rifiuti urbani una valutazione caso per caso sulla base delle “condizioni locali di accettabilità” , non essendo previsti in proposito particolari obblighi di distanza a carattere generale.