Corte di Giustizia, sentenza 9 dicembre, C 241-09

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha ritenuto non necessario risolvere la questione presentata lo scorso settembre dalla Corte di appello di Bruxelles nell’ambito di una controversia tra la Fluxys SA, impresa che gestisce la rete di trasporto del gas in Belgio e la Commissione per la regolamentazione dell’energia elettrica e del gas (“CREG”), in merito alla decisione, adottata da quest’ultima, che fissava le tariffe per il trasporto del gas destinato alla distribuzione sul mercato nazionale per il periodo 2008-2011.

In particolare, la domanda di pronuncia pregiudiziale riguardava l’interpretazione degli artt. 1, 2 e 18 della direttiva 2003/55/CE sulle norme comunica per il mercato interno del gas naturale, nonché dell’art. 3 del regolamento 2005/1775/CE sulle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale.

La Corte ha tenuto conto dell’evoluzione della controversia di fronte al giudice a quo, sia dal punto di vista processuale che da quello del diritto applicabile, constatando, da un lato, la rinuncia da parte della ricorrente ai motivi vertenti sull’illegittimità del metodo di fissazione delle tariffe applicato dalla CREG (ad eccezione di quelli relativi ai contratti storici), dall’altro lato, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale belga del 8 luglio 2010, il cambiamento della normativa nazionale applicabile dal giudice di rinvio.

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