Consiglio di Stato, parere 7 dicembre 2010, n. 5388

Il Consiglio di Stato ha affermato che:l’Autorità, in quanto istituzione indipendente di nomina anche parlamentare e non soggetta al potere sostitutivo del Governo, è sottratta all’applicazione del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito nella legge 15 luglio 1994, n. 444 che prevede la prorogatio di 45 giorni degli organi amministrativi. Ciò nonostante, considerata la rilevanza e l’insostituibilità delle funzioni affidate al Collegio dell’Autorità, è ammessa, a titolo eccezionale, una proroga dell’attuale Collegio, i cui componenti scadono tutti simultaneamente il 15 dicembre 2010, al fine di assicurare la continuità delle funzioni nelle more della nomina del nuovo Collegio. La proroga, in analogia con quanto previsto dall’art. 1 comma 15 della legge n. 239/04, deve esaurirsi entro il termine massimo, non ulteriormente prorogabile, di sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del mandato, con limitazione dei poteri agli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili ed urgenti.