Corte Costituzionale, sentenza 27 novembre 2010, n. 344

La Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità dell’art. 3, comma 16, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14, commi 2 e 7, del regolamento 4 ottobre 2006, n. 16. (Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia).

Il giudizio a quo, infatti, aveva ad oggetto l’impugnativa di un provvedimento con il quale la Regione aveva negato l’autorizzazione alla realizzazione di un parco eolico, in quanto il relativo progetto non rispettava le prescrizioni di cui agli artt. 10 e 14, commi 2 e 7, del regolamento n. 16 del 2006 .

L’art. 14, indica le aree non idonee all’installazione di impianti eolici, mentre, l’art.10, stabilisce i criteri di redazione della relazione di impatto ambientale che il richiedente l’autorizzazione deve presentare al fine di consentire all’amministrazione la valutazione del progetto.

La Corte ha ritenuto che tali norme, nella parte in cui prevedono aree non idonee all’installazione degli impianti eolici e i criteri per individuare le suddette zone, siano in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

In particolare, ha precisato che l’indicazione da parte delle Regioni dei luoghi ove non è possibile costruire gli impianti può avvenire solo in conformità alle linee guida nazionali per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio ex art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

La Corte ha poi ritenuto che le citate norme, nella parte in cui prevedono limiti, condizioni e adempimenti al cui rispetto è subordinato il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di un impianto eolico, contrastino anche con l’art. 117, terzo comma, Cost., e, nello specifico, con i principi fondamentali fissati dal legislatore statale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia (art. 12, commi 3 e 4, d.lgs. n. 387 del 2003).

Infine, la Corte, ai sensi dell’articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale consequenziale dell’art. 3, comma 16, della legge regionale n. 40 del 2007, nella parte in cui richiama le disposizioni del regolamento n. 16 del 2006 diverse dagli artt. 10 e 14, commi 2 e 7.