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Il c.d. federalismo demaniale: la devoluzione del patrimonio statale vista come misura di “semplificazione”

di - 19 Novembre 2010
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5. I beni trasferiti dal d.lgs. n. 85/2010
L’art. 3, c. 1, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano trasferiti alle regioni, unitamente alle relative pertinenze, i beni del demanio marittimo di cui all’articolo ed i beni del demanio idrico. Alle province, unitamente alle relative pertinenze, saranno trasferiti invece i beni del demanio idrico limitatamente ai laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola provincia, e le miniere che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze.
L’art. 5 invece indica la tipologia di beni immobili statali (e i beni mobili statali in essi eventualmente presenti che ne costituiscono arredo o che sono posti al loro servizio) che sono trasferiti a comuni, province, città metropolitane e regioni. Oltre ai richiamati beni appartenenti al demanio marittimo ed al demanio idrico[7], sono richiamati gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale, le miniere e le relative pertinenze ubicate su terraferma, gli altri beni immobili dello Stato, ad eccezione di quelli esclusi dal trasferimento.
E’ quindi dalle esclusioni che si comprende la vastità dell’attribuzione di cui stiamo discorrendo.

6. Esclusioni dal trasferimento
Il decreto individua tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferite. Tra queste, in ogni caso, rientrano i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica (art. 5, c. 5), e poi (così dispone l’art. 5, c. 2)  «gli immobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli enti pubblici destinatari di beni immobili dello Stato in uso governativo e alle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale; i beni appartenenti al patrimonio culturale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente; i beni oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto; le reti di interesse statale, ivi comprese quelle energetiche; le strade ferrate in uso».
Da questa disposizione emerge quindi innanzitutto che i beni appartenenti al patrimonio culturale sono stati esclusi dal trasferimento (interpretando in questo senso il disposto dell’ultimo periodo dell’art.19 della l. n. 42/2009 relativamente al “patrimonio culturale nazionale”), lasciando però salva la procedura prevista dal codice dei beni culturali, in particolare, l’art. 54 c. 3 che prevede che i beni elencati nei commi precedenti – e pertanto anche i «monumenti nazionali» – possano costituire «oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali».
Riguardo agli altri beni, quelli individuati nella categoria che fa riferimento agli immobili «in uso alle amministrazioni statali per comprovate ed effettive finalità istituzionali», il sopracitato disposto del decreto deve essere letto assieme al comma successivo che dispone: «Ai fini dell’esclusione di cui al comma 2, le amministrazioni statali e gli altri enti di cui al medesimo c. 2 comunicano, in modo adeguatamente motivato, alla Agenzia del Demanio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo gli elenchi dei beni di cui richiedono l’esclusione. Entro i successivi trenta giorni, con provvedimento del direttore dell’Agenzia l’elenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento è redatto ed è reso pubblico, a fini notiziali, anche con l’indicazione delle motivazioni pervenute, sul sito internet dell’Agenzia».
In questo modo si avvia una sorta di censimento ragionato del patrimonio dello Stato, dal momento che le varie amministrazioni statali sono tenute a fornire le ragioni, motivandole adeguatamente, per cui ritengono che un determinato bene di proprietà dello Stato non possa essere oggetto di attribuzione agli enti territoriali. L’Agenzia del demanio, che è il soggetto individuato dallo schema di decreto legislativo come deputato a ricevere le suddette documentazioni, provvede poi a rendere pubblici sul proprio sito internet gli elenchi dei beni esclusi e le relative motivazioni pervenute. Si tratta di un’attività non discrezionale dell’Agenzia del demanio, che è funzionale a rendere trasparente le motivazioni che sono pervenute riguardo alla necessità di mantenere la proprietà del bene. Si avvia così anche un’operazione di accountabilty che impegna le singole amministrazioni a rendere pubblicamente conto delle ragioni per cui un determinato immobile viene trattenuto in proprietà.

Note

7.  Ad esclusione dei fiumi di ambito sovraregionale e dei laghi di ambito sovraregionale per i quali non intervenga un’intesa tra le Regioni interessate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale.

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