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Il c.d. federalismo demaniale: la devoluzione del patrimonio statale vista come misura di “semplificazione”

di - 19 Novembre 2010
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3. Il principio della “semplificazione”… delle dismissioni
Accanto ai principi più nobili della valorizzazione dei beni e dell’adeguatezza del trasferimento in ragione dell’obiettivo della valorizzazione, l’art. 2 fa riferimento ad un apparentemente innocuo principio di “semplificazione”. Si badi, non si tratta del noto principio che – con una certa dose di demagogia – è apparso nel novero dei principi ispiratori della troppo lunga stagione delle riforme amministrative avviata nel nostro Paese sul finire degli anni Novanta dello scorso secolo.
In realtà, a leggere bene il c. 5 dell’art. 2, si comprende sin troppo bene che laddove è scritto “semplificazione” si deve leggere facoltà di dismissione. La norma infatti precisa che «in applicazione di tale criterio, i beni possono essere inseriti dalle regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione secondo le procedure di cui all’art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. A tal fine, per assicurare la massima valorizzazione dei beni trasferiti, la deliberazione da parte dell’ente territoriale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni è trasmessa ad un’apposita Conferenza di servizi, che opera ai sensi degli artt. 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, a cui partecipano il comune, la provincia, la città metropolitana e la regione interessati, volta ad acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni comunque denominati necessari alla variazione di destinazione urbanistica».
A leggere bene questa previsione, l’intervento legislativo assume tutta altra colorazione e sembra costituire l’ultimo importante capitolo della rinnovata attenzione ai beni pubblici dell’ultimo decennio, una attenzione che si è concretata eminentemente in interventi legislativi volti alla “depubblicizzazione” del patrimonio immobiliare ed alla dismissione come significativa misura di risanamento finanziario[3].
Nel nostro ordinamento, la politica di alienazione dei beni pubblici può dirsi iniziata già con la legge 21 agosto 1862, n. 793. Ma, in epoca recente, il primo provvedimento che ha avviato un secondo processo di alienazioni impostato secondo modelli normativi del tutto nuovi, è costituito dal decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito con legge 29 gennaio 1992, n. 35, il cui art. 2 prevedeva l’alienazione (eventualmente previa valorizzazione) e la gestione economico produttiva dei beni. Con la disciplina positiva successiva si è sancita l’alienabilità dei beni pubblici, tra i quali anche quelli afferenti agli artt. 822 e ss. c.c., a condizione che ciò non pregiudichi la tutela di interessi ambientali, culturali, ovvero la tutela di interessi alla conservazione e fruizione collettiva.
Visti gli scarsi risultati raggiunti, si è fatto ricorso ai privati con il decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 che ha infatti previsto l’affidamento della gestione a società specializzate; l’alienazione dei beni; il conferimento degli immobili a fondi comuni di investimento immobiliare; il conferimento degli immobili a società immobiliari partecipate da fondi pensione.
L’art. 19 della l. n. 448/1997 ha previsto, peraltro, forme di project financing per l’affidamento di beni, soprattutto quelli suscettibili di sfruttamento a fini turistici, a soggetti in grado di procedere alla loro valorizzazione e successiva utilizzazione dietro pagamento di un congruo canone. Le disposizioni contenute nel citato art. 19 della l. n. 448/1997 sono state poi modificate dalla l. n. 136/2001 che ha disciplinato tre ulteriori procedure per la valorizzazione e utilizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, volte, in particolare, a favorire il coinvolgimento degli enti locali che utilizzino il bene o nel cui territorio siano localizzati tali beni immobili.
Sono state altresì dettate disposizioni particolari (v. il d.P.R. 7 settembre 2000, n. 283) per le alienazioni dei beni di proprietà dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni costituenti il demanio artistico e storico.
I modelli di privatizzazione del patrimonio pubblico oscillano dunque tra l’alienazione diretta ad opera dell’amministrazione statale, talvolta con l’ausilio di società di consulenza per la determinazione del valore e di società per la gestione della dismissione, e quella mediante società per azioni sia in mano pubblica che in mano privata, cui è affidata la gestione dei fondi istituiti con apporto di beni immobili.
Le leggi cui si deve far cenno per comprendere tali ultimi modelli di dismissione del patrimonio pubblico sono sostanzialmente quattro: la legge 30 aprile 1999, n. 130 che ha dettato una disciplina generale in materia di cartolarizzazione dei crediti, la legge 23 novembre 2001, n. 410 di conversione del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 che ha dettato disposizioni in materia di ricognizione, privatizzazione e cessione del patrimonio immobiliare pubblico, la legge 15 giugno 2002, n. 112 di conversione del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63 che ha istituito la Patrimonio dello Stato s.p.a per la valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio dello Stato e la Infrastrutture s.p.a per il finanziamento delle infrastrutture, nonché la legge dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) che ha esteso la disciplina prevista dalla l. n. 410/2001 alle regioni, agli enti locali e agli enti pubblici strumentali degli enti territoriali che ne abbiano fatto richiesta all’ente territoriale di riferimento, nonché alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere.

Note

3.  È un timore avanzato ripetutamente e non a torto nei primi commenti al decreto legislativo in esame consegnati agli organi di stampa. Fra i molti si veda A. Zanardi, Federalismo demaniale à la carte, in lavoce.info, 2 febbraio 2010.
In generale su questa evoluzione dalla fine dello scorso secolo si veda il pregevole lavoro di M. Renna, La regolazione amministrativa dei beni a destinazione pubblica, Milano, 2004 e, più di recente, Id., Beni pubblici, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, Milano, 2006.

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