TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. I – ordinanza 18 novembre 2010 n. 800
Il Tar Campania in sede di giudizio avente ad oggetto l’impugnativa della deliberazione del Consiglio comunale, previa domanda cautelare, con cui si provvede alla rescissione di ogni rapporto giuridico con il Consorzio ricorrente per asseriti gravi inadempimenti e si sceglie di indire una nuova gara per individuare il gestore del servizio delle attività di raccolta e spazzamento, e nelle more si dispone di procedere all’affidamento a terzi in via di urgenza, ha dichiarato non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’ art. 135, co. 1, lett. e), dell’art. 16, co. 1, e dell’art. 15, co. 5, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in relazione agli articoli 76, 3, 25, 24 e 111 della Costituzione.
La questione viene sollevata rispetto alle disposizioni che prevedono che il T.A.R. Lazio – Roma abbia competenza esclusiva per le controversie aventi ad oggetto la gestione del ciclo dei rifiuti (in violazione, tra l’altro, dell’art. 3 Cost., non apparendo tale scelta sorretta da alcun adeguato fondamento giustificativo e del principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all’art. 25 della Costituzione) e che al giudice adito sia fatto divieto di pronunciarsi sull’istanza cautelare, sia pure nelle more della pronuncia del giudice dichiarato competente sulla controversia (in contrasto con l’art. 24, comma 1, e con l’art. 111, comma 1, Cost., atteso che la tutela cautelare è garanzia essenziale e strumento necessario per l’effettivo soddisfacimento dei diritti e degli interessi legittimi che costituiscono l’oggetto del giudizio, evitando che il tempo necessario per la definizione della causa determini un pregiudizio grave e irreparabile per le pretese sostanziali della parte che ha ragione, per cui la tutela cautelare richiede sempre risposte immediate e non ammette interruzioni.