Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza15 novembre 2010, n. 8049

La procedura di cui all’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 1997 (oggi art. 208, c. 13 d.lgs. n. 152/2006) prevede -in caso di inadempienze alle prescrizioni dell’autorizzazione, rilevate in operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti – una fase di contestazione delle inadempienze stesse, accompagnata da sospensione dell’autorizzazione al riguardo rilasciata e preceduta da diffida, nonché successiva revoca di tale autorizzazione, che si configura come atto dovuto in caso di verificata assenza di ripristino dello stato dei luoghi nei modi prescritti. Nella procedura in questione acquista carattere fondamentale, pertanto, proprio l’ordine di sospensione dell’autorizzazione, contenente i rilievi formulati dall’Amministrazione ed implicante una fase partecipativa, introdotta con la diffida, tale da soddisfare sotto tale profilo le esigenze del giusto procedimento, come disciplinate dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990. Per quanto riguarda i rilievi contenuti nell’atto di sospensione, invece, la revoca dell’autorizzazione si configura come atto vincolato, in presenza di riscontrate inadempienze, di modo che l’intervenuta inoppugnabilità dell’ordinanza non può non riverberare i propri effetti sulla revoca, quale atto che, poiché strettamente consequenziale alla sospensione, non potrebbe avere contenuto diverso e risulterebbe, pertanto, non annullabile per vizi formali, ai sensi dell’art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

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