Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15 ottobre 2010, n. 7525
In gare per l’affidamento del servizio di misurazione puntuale del conferimento del rifiuto residuo (in concreto, di un sistema di raccoglitori di rifiuti indifferenziati fruibile da parte di un numero indeterminato di soggetti, singolarmente individuati, non già al momento dello svuotamento, ma in quello del singolo conferimento, da effettuare mediante una chiave elettronica assegnata a ciascuno di essi, ai fini del riconoscimento del requisito di capacità tecnica, è inidonea (e perciò dà luogo a legittima esclusione dell’impresa concorrente) la produzione di contratti di mera fornitura di contenitori di minore capienza, fruibili solo individualmente e inidonei a registrare il volume puntuale dei singoli conferimenti.
Quanto, poi, all’orientamento giurisprudenziale per il quale, in caso di non chiara e pacifica possibilità di interpretazione delle clausole del bando di gara, deve trovare applicazione il principio del “favor partecipationis”, tale orientamento, naturalmente, non può porre nel nulla l’esigenza dello svolgimento del servizio da parte di un imprenditore in possesso della necessaria esperienza. Perciò, quando l’aggiudicazione sia pronunciata in via del tutto automatica a favore del prezzo più basso, è necessaria una attenta analisi del requisito della capacità tecnica che attesti la corrispondenza della prestazione, compiuta al modello delineato dal bando di gara o dai vari capitolati tecnici e quindi l’analogia va verificata con particolare rigore, apparendo del tutto recessiva l’applicazione del “favor partecipationis” rispetto alla esigenza di accertare la sussistenza di sufficiente esperienza in capo alla impresa aggiudicataria dell’appalto.