Corte Costituzionale, sentenza 11 novembre 2010, n. 313
La Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di alcune norme della legge della Regione Toscana n. 71 del 2009, recante “Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 – Disposizioni in materia di energia”.
Con specifico riferimento all’art. 10, il cui comma 2 ha sostituito l’art. 16, comma 3, lettera f) della legge regionale n. 39 del 2005, innalzando le soglie per le quali i principi della legislazione statale ammettono la denuncia di inizio attività (DIA), per gli impianti eolici da 60 a 100 chilowatt (lettera f, n. 1) e per i fotovoltaici da 20 a 200 chilowatt (lettera f, n. 2), la Corte ne ha dichiarato l’incostituzionalità sul presupposto che maggiori soglie di capacità di generazione possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente (sentenze nn. 119, 124 e 194 del 2010).
Replicando a quanto sostenuto dalla difesa regionale, la Corte ha precisato che anche l’art. 1-quater del decreto-legge n. 105 del 2010, inserito dalla legge di conversione n. 129 del 2010, che fa salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, introduce, nel quadro della decretazione d’urgenza nel settore dell’energia, una sanatoria limitata nel tempo, tanto da porre la condizione «che gli impianti siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Inoltre, seppur nella recente legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2009), che delega il governo ad attuare la Direttiva 2009/28/CE, estendendo il regime della DIA alla realizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad 1 megawatt elettrico (art. 17), è possibile cogliere una certa apertura verso una ulteriore liberalizzazione del regime autorizzatorio, il recepimento della direttiva spetta allo Stato (entro il 5 dicembre 2010) e non è consentito alle Regioni, medio tempore, derogare ai limiti vigenti, sia pure anticipando il recepimento della normativa comunitaria.
Infine, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4, che inserisce un comma 1-quater nell’art. 16 della legge regionale n. 39 del 2005, individuando alcuni interventi che, per esserne “soggetti responsabili” la Regione o gli enti locali, costituiscono “attività libera”, ovvero sottratta all’obbligo di DIA. In merito a tale previsione, la Corte ha statuito che nella realizzazione di un impianto di generazione di energia da fonti rinnovabili è sempre necessaria la compartecipazione di tutti i soggetti portatori di interessi (ambientale, culturale, urbanistico, sanitario) coinvolti nella realizzazione dell’opera.
Tale finalità di composizione degli interessi coinvolti è perseguita dalla previsione dell’autorizzazione unica (sentenza n. 249 del 2009), che, pur attribuita alla competenza regionale, è il risultato di una conferenza di servizi. La precisazione contenuta nell’art. 11, che fa salva la necessità di ottenere l’autorizzazione paesaggistica nelle aree vincolate, non esaurisce la valutazione degli interessi variegati di cui l’autorizzazione unica è la risultante, e per la tutela dei quali sono chiamati a partecipare alla conferenza di servizi soggetti diversi dai responsabili dell’istallazione degli impianti.