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TAR Veneto, sez. III, sentenza 5 novembre 2010, n. 5982

di Osservatorio Energia - 5 Novembre 2010
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La gestione dei rifiuti urbani e di quelli speciali coinvolge problematiche ambientali diverse, e soggiace conseguentemente a regimi e discipline considerevolmente differenziate anche per quanto riguarda la loro pianificazione. Il principio di libera circolazione – ad esempio, trova applicazione solo per i rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi e non per i rifiuti urbani, per i quali vale invece il divieto di smaltimento in territorio extraregionale, in quanto per i rifiuti speciali “non è possibile preventivare in modo attendibile la dimensione quantitativa e qualitativa del materiale da smaltire, conseguentemente è impossibile «individuare un ambito territoriale ottimale che valga a garantire l’obiettivo della autosufficienza nello smaltimento». L’art. 208, comma 6, del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 e l’art. 23, comma 2, della legge regionale del Veneto 26 marzo 1999, n. 10, hanno previsto che l’approvazione dei progetti di impianti per il recupero dei rifiuti “costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”, e quindi il possibile contrasto è già risolto in via preventiva dal legislatore. In tale contesto, il giudizio di compatibilità urbanistica costituisce una questione che attiene al merito delle valutazioni discrezionali proprie dell’Amministrazione, ed il legislatore statale con l’art. 208, comma 6, del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha preventivamente dettato la regola di composizione del possibile dissenso tra la Regione e il Comune, facendo prevalere la volontà dell’ente di maggiori dimensioni, come ogni volta che vengono in gioco interessi di carattere sovracomunale.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Venezia/Sezione%203/2009/200901643/Provvedimenti/201005982_01.XML


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