Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, decisione 4 novembre 2010, n. 1368

La società ricorrente aveva chiesto nel 2005 l’autorizzazione unica (ex DLgs 387/2003) per realizzare un impianto di energia elettrica alimentato da biomasse. La chiusura del procedimento veniva subordinata all’emanazione dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, oggetto di autonomo procedimento, in violazione della unicità del procedimento unico. Il comportamento dilatorio dell’Ente (l’Assessorato regionale al Territorio e Ambiente) comportava sia il superamento dei 180 giorni massimi previsti dal D.lgs. 387/2003, sia, accogliendo la diversa tesi del procedimento autonomo, i termini ex articolo 269 del D.lgs. 152/2006 per emanare l’autorizzazione alle emissioni.

Il procedimento si chiudeva solo nel 2010. La società aveva subìto un danno economico rilevante, perdendo anche i finanziamenti europei collegati al progetto. I Giudici di appello hanno condannato la Regione a pagare i danni già liquidati dal Tar, le maggiori somme maturate e maturande dalla società ed una somma che copra i finanziamenti Ue perduti sia ove la società decida di realizzare l’impianto, sia nel caso in cui non lo ritenga più conveniente, a titolo di rimborso di tutti gli oneri affrontati.

http://www.giustizia-amministrativa.it/WebCGARS/frmSentenza.asp?val=201001368&tipo=SE&sez=1