Corte di Cassazione Penale, sez. III, sentenza 19 ottobre 2010 n. 37199
In caso di comproprietà dell’area, i comproprietari sono soggetti alla confisca dell’area solo se sono responsabili, quantomeno a titolo di concorso, del reato di discarica abusiva. (..) La ratio della norma va individuata nell’esigenza di evitare che l’area interessata rimanga nella disponibilità del proprietario, il quale la abbia già utilizzata come strumento del reato. Affinché, pertanto, il diritto del terzo estraneo al reato non venga sacrificato, la (sua) quota di spettanza potrà essergli restituita come proprietà singolare sulla quale il reo non abbia diritto di disporre. Ne segue che, in caso di corresponsabilità di tutti i comproprietari, dovrà essere disposta la confisca dell’intera area; in caso di responsabilità limitata ad alcuni soltanto dei comproprietari, la confisca dovrà essere limitata alle sole quote dei soggetti condannati.