Tar Lazio, Roma, sez. II, sentenza 14 ottobre 2010, n. 32824
Il TAR Lazio precisa che “poiché spetta allo Stato la potestà legislativa concorrente in tema di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” di cui all’art. 117, c. 3, Cost., anzitutto non può giammai predicarsi una pretesa superiorità d’ogni scelta locale o regionale, ove non sia previamente delineato un disegno che bilanci seriamente le esigenze connesse alla produzione di energia e gli altri interessi, variamente modulati, di gestione del territorio”. Pertanto si giustifica la piena competenza statale e la responsabilità esclusiva della Commissione statale VIA-VAS per tutti i progetti di costruzione di impianti energetici e sulle prescrizioni inerenti agli impianti termoelettrici.