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Energia elettricaTar Lazio, Roma, sez. II, sentenza 14 ottobre 2010, n. 32824

di Osservatorio Energia - 14 Ottobre 2010
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Il TAR Lazio precisa che “poiché spetta allo Stato la potestà legislativa concorrente in tema di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” di cui all’art. 117, c. 3, Cost., anzitutto non può giammai predicarsi una pretesa superiorità d’ogni scelta locale o regionale, ove non sia previamente delineato un disegno che bilanci seriamente le esigenze connesse alla produzione di energia e gli altri interessi, variamente modulati, di gestione del territorio”. Pertanto si giustifica la piena competenza statale e la responsabilità esclusiva della Commissione statale VIA-VAS per tutti i progetti di costruzione di impianti energetici e sulle prescrizioni inerenti agli impianti termoelettrici.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202/2009/200909584/Provvedimenti/201032824_01.XML


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