Tar Lombardia, Milano, sez. III, sentenza 11 ottobre 2010, n. 6916
Secondo il TAR Lombardia, il sistema tariffario definito dall’A.E.E.G. per il terzo periodo di regolazione 2009-2013, è basato su criteri che penalizzano le società di distribuzione del gas poiché l’Autorità ha determinato le tariffe del servizio sulla base di mere presunzioni circa le componenti di costo, disancorate da parametri concretamente raffrontabili. E’ stata pertanto ravvisata la violazione del principio di proporzionalità ex art.1, comma 1, l. n. 241/90, con conseguente eccesso di potere per contraddittorietà.