Imposta come home page     Aggiungi ai preferiti

Energia elettricaTar Lombardia, Milano, sez. III, sentenza 11 ottobre 2010, n. 6916

di Osservatorio Energia - 11 Ottobre 2010
      Stampa Stampa      

Secondo il TAR Lombardia, il sistema tariffario definito dall’A.E.E.G.  per il terzo periodo di regolazione 2009-2013, è basato su criteri che penalizzano le società di distribuzione del gas poiché l’Autorità ha determinato le tariffe del servizio sulla base di mere presunzioni circa le componenti di costo, disancorate da parametri concretamente raffrontabili. E’ stata pertanto ravvisata la violazione del principio di proporzionalità ex art.1, comma 1, l. n. 241/90, con conseguente eccesso di potere per contraddittorietà.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%203/2010/201000482/Provvedimenti/201006916_01.XML


RICERCA

RICERCA AVANZATA


ApertaContrada.it Via Arenula, 29 – 00186 Roma – Tel: + 39 06 6990561 - Fax: +39 06 699191011 – Direttore Responsabile Filippo Satta - informativa privacy