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Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 1 ottobre 2010, n. 7272

di Osservatorio Energia - 1 Ottobre 2010
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Nel giudizio di primo grado, la ricorrente aveva impugnato la delibera del Comune di Rodengo Saiano che, in applicazione, del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 fissava al 31 dicembre 2005 il termine di scadenza della concessione di distribuzione del gas. La ricorrente contestava la mancata applicazione del D.l.273 del 2005 che prevedeva una proroga al termine di scadenza di cui al citato d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164.

Secondo il Tar la proroga non poteva essere concessa perché il rapporto durava da circa 21 anni. Tale circostanza, secondo il Consiglio di Stato, è irrilevante. I giudici di appello, conformandosi ad altri precedenti, ritengono che, nel caso di specie, la proroga di cui al d. l. n. 273 del 2005, sia necessaria perché consente di sciogliere il rapporto – che altrimenti si sarebbe protratto fino al 2029 –  con  condizioni accettabili sia dal punto di vista delle esigenze del servizio pubblico, sia dal punto di vista economico. D’altronde, in tali casi, la Corte di Giustizia ha riconosciuto la conformità al diritto comunitario del periodo transitorio di cui al d. l. n. 273 del 2005 (cfr. Corte giustizia CE, sez. II, 17 luglio 2008 , n. 347).

Il Consiglio di Stato per tali ragioni ha accolto l’appello proposto dalla  A2A Reti Gas S.p.A., quale successore ASM Brescia S.p.A. per l’annullamento della sentenza del T.A.R. Lombardia, sez. staccata di Brescia, sez. II, n. 1528 del 4 agosto 2009.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201000616/Provvedimenti/201007272_11.XML


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