Consiglio di Stato, sez. V, 23 settembre 2010, n. 7073
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato l’appello proposto da un comune avverso la sentenza che ha rigettato il ricorso proposto dal medesimo ente per l’annullamento del provvedimento del dirigente che aveva autorizzato una società, a compiere operazioni di spargimento di fanghi biologici su aree in disponibilità della stessa, poste sul territorio provinciale. Sostiene il comune appellante che, ai fini del rinnovo dell’autorizzazione allo spandimento, l’istanza di rinnovo avrebbe dovuto essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza, come prescritto dall’art. 208, co. 12, del D.Lgs. n. 152/06 e che, poiché tale termine non è stato rispettato, la domanda doveva configurarsi come domanda di nuova autorizzazione.
La censura è fondata: infatti l’art. 208, co. 12, è norma di carattere generale che tipizza la procedura per l’autorizzazione ed i rinnovi e che non trova alcun richiamo derogatorio nella diversa procedura semplificata prevista dal successivo art. 210, che disciplina la diversa fattispecie del rinnovo dell’autorizzazione per coloro che ne erano già in possesso al momento dell’entrata in vigore del decreto.