Conclusioni dell’Avvocato generale Jaaskinen 23 settembre 2010, C-194/09 P, Alcoa Trasformazioni, in materia di tariffe agevolate
L’avvocato generale Jaaskinen ha suggerito alla Corte di Giustizia di non accogliere il ricorso (già respinto dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee nel marzo 2009) presentato dalla Alcoa Trasformazioni S.r.l, con il quale è stato chiesto l’annullamento parziale della decisione 2006/C 214/03 della Commissione europea di avvio di procedimento d’indagine formale riguardo la proroga di un regime di tariffe agevolate a favore della stessa società. La tariffa agevolata, fatturata da Enel, e relativa al periodo 1995 – 2005, era stata considerata, dalla Commissione stessa, nell’ottobre 1996, non costituente aiuto di Stato, e, successivamente, ai sensi dell’art. 11, n. 11 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, era stata prorogata dalle autorità italiane fino al 31 dicembre 2010. Tuttavia, l’avvocato generale, in linea con quanto statuito dal Tribunale di primo grado, ha ritenuto che, a seguito del d.l. 35/2005, non via sia stata una mera proroga del regime ma, al contrario, sia intervenuta una variazione sostanziale dello stesso. In primo luogo, variazione del soggetto concedente il vantaggio: passaggio da un’impresa pubblica che beneficia di un monopolio storico, Enel, ad un organismo pubblico, Cassa Conguaglio per il settore elettrico. In secondo luogo, variazione del meccanismo di finanziamento: passaggio da una tariffa agevolata ad un onere parafiscale che grava su tutti i consumatori di energia elettrica. Pertanto, la misura in questione è stata considerata una misura distinta rispetto a quella prevista nel 1995 e, dunque, idonea a giustificare l’avvio del procedimento d’indagine formale da parte della Commissione europea.
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