Tar Emilia-Romagna, Parma, sez. I, sentenza 16 settembre 2010, n. 437

Per il Tar Emilia Romagna non è anticostituzionale la norma che accentra nelle mani del Giudice amministrativo laziale la competenza sulle controversie relative ai provvedimenti della P.a. concernenti la produzione di energia, come già ritenuto in passato dalla Corte Costituzionale in merito a disposizioni consimili, alla luce di ritenute esigenze di unitarietà, coordinamento e direzione di funzioni di rilevanza nazionale 

Il Giudice emiliano si è quindi dichiarato incompetente su una controversia nata nell’ambito della realizzazione di una nuova linea elettrica che, in quanto “ricompresa nella Rete di trasmissione nazionale”ex articolo 41 della legge 99/2009.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Parma/Sezione%201/2003/200300454/Provvedimenti/201000437_01.XML