Tar Lazio, Roma, sez. II, sentenza 8 settembre 2010, n. 32176
Spetta allo Stato intervenire in questioni ambientali i cui obiettivi, in ragione delle loro dimensioni e dell’entità dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati da altri livelli di governo. Va inoltre rammentato, in materia di VIA, che il potere sostitutivo stabilito dall’ art. 26, c. 2, d. lgs. n. 152/2006 (VIA) e spettante al Consiglio dei ministri è applicabile anche ai livelli di governo inferiori fin quando non intervengano norme regionali ad hoc (cfr. C. cost., 23 luglio 2009 n. 234).