Imposta come home page     Aggiungi ai preferiti

Consiglio di Stato, sez V, 8 settembre 2010 n 6503

di Osservatorio Energia - 8 Settembre 2010
      Stampa Stampa      

Il Collegio ha ritenuto che le prescrizioni della Provincia di Venezia, rispettano il principio sancito dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2003, laddove sanciscono il divieto di diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all’articolo 7 del medesimo decreto.

Tale norma va coordinata con l’articolo 5, comma 2, del DM 3 agosto 2005, recante Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, laddove stabilisce che nelle discariche di rifiuti inerti è possibile smaltire rifiuti costituiti da terra da scavo senza necessità di preventiva caratterizzazione.

E’ stato ritenuto legittimo l’operato dell’amministrazione, laddove ha ritenuto la necessità di distinguere dagli altri rifiuti inerti le terre e rocce provenienti da siti contaminati, in considerazione del fatto che detti terreni possono contenere sostanze inquinanti la cui presenza, qualora vengano mescolati con gli altri, seppur identificati con lo stesso codice CER, può rendere possibile il recupero in determinate attività, nonostante essi abbiano caratteristiche tali da non essere direttamente recuperabili.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2007/200705940/Provvedimenti/201006503_11.XML


RICERCA

RICERCA AVANZATA


ApertaContrada.it Via Arenula, 29 – 00186 Roma – Tel: + 39 06 6990561 - Fax: +39 06 699191011 – Direttore Responsabile Filippo Satta - informativa privacy