Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 8 settembre 2010, n. 6518
In base all’art. 86, comma 5, del Codice Appalti, vigente al tempo della procedura i cui atti sono oggetto di impugnazione, è legittimo il provvedimento con cui la Stazione appaltante escluda dalla procedura di gara l’ATI concorrente che, in spregio alla espressa clausola del bando, non abbia prodotto, in sede di presentazione dell’offerta, giustificazioni complete, in particolare per quel che riguarda le singole voci di prezzo. Infatti, non possono ritenersi illegittime le regole della procedura ad evidenza pubblica richiedenti a pena di esclusione la presentazione delle giustificazioni preventive, pure ulteriori rispetto a quelle indicate dagli artt. 86 e 87 del codice degli appalti, giacché tale richiesta non si pone in contrasto con alcuna disposizione normativa nazionale o comunitaria, ma è altresì ragionevole, non comportando oneri documentali incongrui. Essa risponde a finalità di accelerazione della procedura, quale garanzia di serietà dell’offerta, scongiurando il pericolo che le giustificazioni vengano ricostruite solo ex post, ed assicurando perciò una reale responsabilità dell’impresa circa le condizioni di gara. Dunque,sussiste in capo alla Stazione appaltante l’obbligo di escludere dalla procedura il concorrente che presenti giustificazioni incomplete, indipendentemente dal fatto che il prezzo offerto possa rivelarsi congruo ad una successiva ed ipotetica verifica, né può essere utilmente richiamata la dinamica relativa alla verifica dell’anomalia delle offerte –che, come noto, si basa sul principio del contraddittorio -, del tutto estranea alle giustificazioni preventive (si confronti CdS., Sez. V, 19 maggio 2009 n. 3068 e 16 marzo 2010 n. 1530; nonché Sez. VI, 6 marzo 2009 n. 1348)