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Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 8 settembre 2010, n. 6486

di Osservatorio Energia - 8 Settembre 2010
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In ipotesi di impugnazione degli atti comunali di proroga del servizio di raccolta r.s.u., nella parte in cui tali atti rimandano agli stessi patti e condizioni oggetto dell’originario appalto senza riconoscere all’impresa il diritto alla revisione dei prezzi, il giudice amministrativo, accogliendo la richiesta dell’impresa, non può – ex officio, ed ignorando la documentazione prodotta a sostegno della richiesta – determinare l’ammontare del risarcimento riconosciuto all’appellante nella “misura irrisoria corrispondente all’aggiornamento ISTAT del canone stabilito nel contratto” originario. A questo fine costituiscono idonea soddisfazione del principio dell’onere della prova il deposito in giudizio delle le bolle di accompagnamento, dei formulari attestanti i quantitativi di rifiuti raccolti nel periodo considerato e di perizie tecniche di parte in cui, sulla base dei quantitativi di rifiuti raccolti, si procedeva, secondo criteri individuati nella prassi contrattuale e nelle tariffe applicate dai principali soggetti operanti nel settore, ad una quantificazione del costo effettivo del servizio,  rimanendo il giudice obbligato a valutare la pretesa sulla base dei documenti prodotti, e potendo egli, se del caso, accedere all’istituto della “verificazione”.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2005/200510062/Provvedimenti/201006486_11.XML


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