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Il diritto societario europeo

di - 1 Settembre 2010
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Negli ultimi anni il diritto societario europeo vede l’introduzione di strumenti legislativi e non legislativi volti a rimuovere alcuni degli ostacoli al diritto di stabilimento e alla libertà di circolazione dei capitali, in un contesto caratterizzato da un lato dal permanere di differenze sostanziali tra i modelli societari nazionali e dall’altro dalla crescente integrazione dei mercati dei capitali.

Nel suo piano di azione adottato nel 2003, la Commissione illustrava una serie di priorità per il miglioramento del diritto delle società e delle pratiche di governo societario nell’Unione europea.  Tra le priorità che hanno trovato seguito negli anni successivi si segnalano l’adozione di direttive e regolamenti concernenti: la semplificazione della seconda direttiva in tema di capitale delle società; la rimozione degli ostacoli al voto degli azionisti delle società quotate; la fusione transfrontaliera di società; l’inclusione di una dichiarazione annuale sul governo societario nei documenti di bilancio annuali delle società quotate e lo statuto della Società cooperativa europea.

Viceversa, non hanno trovato seguito le iniziative annunciate in tema di: introduzione di un regime alternativo a quello del capitale minimo previsto dalla seconda direttiva; misure volte a garantire il rispetto del principio “un’azione un voto” nelle società quotate;  introduzione di un regime europeo della responsabilità degli amministratori delle società quotate e l’introduzione di una disciplina europea dei gruppi di società; obblighi di trasparenza da parte degli investitori istituzionali quanto alle loro politiche e concreto esercizio del diritto di voto nelle società nelle quali investono; statuti della mutua europea e dell’associazione europea; trasferimento della sede delle società.

Oltre alla direttiva fusioni transfrontaliere, l’introduzione della direttiva sull’offerta pubblica di acquisto (Opa) e della direttiva sui diritti degli azionisti (c.d. Shareholders’ rights) rappresentano i risultati principali del Piano d’azione della Commissione del 2003. Si tratta di strumenti aventi l’obiettivo di facilitare l’investimento e la mobilità del capitale di rischio investito nelle società quotate in Europa. La direttiva Opa ha l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli al ricambio nel controllo delle società quotate, in primo luogo attraverso l’introduzione di due vincoli per il management e gli azionisti di controllo, segnatamente la c.d. board neutrality rule (o passivity rule), vale a dire il divieto per il consiglio di amministrazione di adottare misure di difesa, se non su autorizzazione dell’assemblea; in secondo luogo la c.d. breakthrough rule, vale a dire l’inefficacia degli strumenti di rafforzamento del controllo in caso di offerta pubblica di acquisto. La direttiva nasce dall’osservazione formulata dalla Commissione europea della necessità di porre un freno all’esistenza in Europa di assetti proprietari caratterizzati da strumenti di rafforzamento del controllo, quali ad es. patti di sindacato e azioni a voto multiplo e della desiderabilità di facilitare il ricambio nel controllo. Tuttavia, la necessità di raggiungere un compromesso politico ha portato nel 2005 all’adozione da parte del Parlamento e del Consiglio di un testo che permette fra l’altro agli Stati membri di non esigere l’applicazione dei due principi o di subordinarne l’esercizio a clausole di reciprocità. Secondo la Commissione europea l’adozione della direttiva non ha prodotto e con ogni probabilità non produrrà mutamenti significativi nello status quo.

La direttiva Shareholders’ Rights mira sia a rimuovere alcuni ostacoli all’espressione del voto a distanza da parte di azionisti nazionali e transfrontalieri (attraverso il voto per delega e la partecipazione all’assemblea attraverso strumenti elettronici) sia a introdurre alcuni presidi minimi volti a facilitare il diritto degli azionisti di minoranza di convocare l’assemblea e di partecipare alla definizione dell’ordine del giorno. Nel documento di analisi che accompagna la proposta di direttiva la Commissione argomenta che negli Stati membri ostacoli in termini di mancanza di informazioni e adempimenti eccessivamente costosi impediscono a molti azionisti di minoranza di partecipare al voto in assemblea, come dimostrato dalla bassa presenza al voto nelle società quotate europee. Si pone in questo modo un problema di democrazia societaria, in quanto le società quotate rischiano di essere amministrate da una ristretta minoranza di azionisti.  A questo riguardo, la direttiva rimuove i principali ostacoli all’esercizio del voto degli azionisti di minoranza, in primo luogo attraverso una semplificazione delle procedure del voto per delega; riconosce maggiori poteri alle minoranze nella formazione dell’ordine del giorno; obbliga il management a mettere a disposizione degli azionisti maggiori e tempestive informazioni preassembleari.

La conclusione è che delle direttive che in concreto dovevano porre in essere il completamento della libertà di stabilimento soltanto alcune sono state adottate (Società europea, direttiva Fusioni transfrontaliere), peraltro accompagnate da significative restrizioni in termini di disciplina della sede e rispetto del regime di partecipazione obbligatoria dei lavoratori dello stato di provenienza, mentre la direttiva sul trasferimento della sede e lo statuto della Società privata europea non sono ancora stati adottati.

Da ultimo, con la proposta di statuto della Società privata europea, la Commissione ha proposto di superare gli ostacoli derivanti dalla diversità degli ordinamenti societari nazionali attraverso uno statuto societario europeo che esclude in molti ambiti l’applicabilità del diritto nazionale e lascia all’autonomia statutaria il compito di delineare l’organizzazione interna e il regime del capitale.  Il negoziato SPE è al momento in corso e non è chiaro se la proposta della Commissione verrà accettata dal Consiglio e dal Parlamento oppure se, come sembrano prefigurare i primi commentatori, la grande flessibilità del modello proposto verrà limitata con rinvii agli ordinamenti dei Stati membri.

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