Commissione europea, decisione 19 novembre 2009

Con la decisione citata la Commissione ha constatato che l’Italia ha dato illegittimamente esecuzione alle disposizioni che stabiliscono la proroga della tariffa agevolata per l’energia elettrica applicabile ad Alcoa (articolo 1 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 6 febbraio 2004 e dell’articolo 11, comma 11, del decreto legge n. 35/05, convertito in legge n. 80/2005), in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

La Commissione ritiene che siffatta misura costituisca un puro aiuto al funzionamento. L’importo da recuperare corrisponde alla somma di tutte le componenti compensative versate da Cassa conguaglio ad Alcoa. Per il Veneto, il recupero si riferisce al periodo compreso fra il 1 o gennaio 2006 e la data di adozione della presente decisione. Per la Sardegna, il recupero si riferisce al periodo precedente la lettera del 2007, e cioè dal 1 o gennaio 2006 al 18 gennaio 2007.

(L 227/62 G.U.C.E. del 28 agosto 2010)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:227:0062:0094:IT:PDF