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Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27 agosto 2010, n. 5984

di Osservatorio Energia - 27 Agosto 2010
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Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello proposto dalla società Enel Rete Gas avverso la sentenza del TAR Lombardia, sez. III, n. 2296/2005. La vicenda riguarda la durata della concessione del servizio di distribuzione del gas (c.d. periodo transitorio) e l’applicazione del regime di transizione di cui all’art. 15, d.lgs. 164 del 2000. Il Comune di Uboldo con delibera di Consiglio comunale del luglio del 2004 fissava il termine di scadenza della concessione del servizio di distribuzione del gas al 31 dicembre 2005.

La concessionaria proponeva ricorso al TAR deducendo la violazione dell’art. 1, comma 69, della l. 23 agosto 2004, n. 239 (recante ‘riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia’), che aveva fissato alla data del 31 dicembre 2007 lo spirare del periodo transitorio di cui ai commi 5 e 7 dell’art. 15, d.lgs. 164, cit.. Il TAR respingeva il ricorso ritenendo, fra l’altro, che la delibera impugnata fosse ricognitiva di un effetto estintivo direttamente e immediatamente derivante dalla legge (dlgs 164/2000).

Il Consiglio di Stato, invece, ha riformato la sentenza ritenendo che i giudici di primo grado non avessero fornito una corretta applicazione della previsione di cui al comma 7 dell’art. 15, d.lgs. 164 del 2004, in considerazione del carattere automatico degli incrementi temporali previsti dalla stessa disposizione.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2005/200507184/Provvedimenti/201005984_11.XML


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