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Alcune riflessioni di Emilio Giardina

di - 17 Agosto 2010
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Bruno Frey, De Neve e Frowler hanno pubblicato di recente un lavoro dal titolo “Geni, Economia e felicità”, in cui mettono in luce che le condizioni basilari su cui poggia il benessere soggettivo degli individui, la loro felicità, si è scoperto in alcuni studi sui gemelli che dipendono anche dal gene trasmettitore della serotonina (5HTT). E loro ne hanno dato una conferma empirica in base ai dati riguardanti la salute degli adolescenti. Se al fine di accrescere la propensione alla felicità sarà possibile intervenire su questo gene, e su quelli correlati (la dipendenza non è circoscritta al richiamato gene), mi domando se l’intervento venga ad infrangere il divieto di Habermas.

5. E passiamo ora allo scritto di Luisa Giuriato. La sua premessa è la constatazione dell’alto grado di evasione che da tempo si riscontra in Italia e la rilevazione della percezione che i contribuenti hanno in ordine ai difetti e alle insufficienze che caratterizzano non solo la loro relazione con lo Stato ma anche le loro interrelazioni. L’autrice richiama i fattori che la teoria dell’evasione ha posto a base del fenomeno supponendo l’agire di un contribuente razionale che mira a massimizzare l’utilità attesa (probabilità dell’accertamento, misura delle sanzioni, probabilità di condoni), ma ha cura di sottolineare anche l’importanza della valutazione morale che questo contribuente esprime. L’imposta è vista non solo come manifestazione del potere d’imperio dello Stato ma anche nel contesto di un rapporto di scambio tra il singolo e l’ente pubblico e tra questo e gli altri cittadini. Quando in questi rapporti si percepisce uno sbilancio, la reazione è per l’appunto l’evasione, che viene quindi vista come strumento per riportare in pareggio lo squilibrio.
Berliri e Vanoni nelle loro opere hanno posto il principio dell’interesse a fondamento del rapporto tra Stato e contribuente, il primo limitandosi a prendere in esame solo la funzione allocativa dell’ente pubblico, il secondo considerando anche quella redistributiva.
Entrambi gli autori si muovono nel solco della tradizione italiana della SdF, della quale vengono richiamate soprattutto le posizione di L. Einaudi e De Viti de Marco, ed entrambi, asserisce la Giuriato, condividono lo scetticismo in ordine ai tradizionali principi di giusta ripartizione delle imposte.
Berliri condivide il concetto einaudiano di giustizia, cioè l’idea che sul terreno della ripartizione dei carichi pubblici non si possa fare che “giustizia grossa”, e che quindi non si possa che perseguire con grande approssimazione i valori ideali. E richiama a tale proposito la pratica della giurisprudenza, che nel rispondere alle richieste dei cittadini non può mancare di risolvere le controversie che implicano la valutazione di benefici o costi riguardanti beni comuni dei contendenti. Concepito in questo paradigma l’interesse si differenzia dal beneficio dei servizi pubblici. Nel senso che non dipende dalla valutazione che fa il contribuente dei vantaggi ricavati dall’azione pubblica, ma si riferisce, come rileva l’autrice, a comuni valori economici e sociali.
Questa costruzione, pur apprezzata per la sua originalità, viene criticata da L. G. anzitutto per il suo carattere non operativo, e poi perché ignora le complesse questioni inerenti alla formazione delle decisioni collettive, finendo con l’incorrere in un ragionamento circolare.
Da parte mia, vorrei fare alcune brevi considerazioni. Dato che ci muoviamo nell’ambito della Tradizione finanziaria italiana, mi sembra utile richiamare il pensiero di un altro grande economista appartenente a questa tradizione, Maffeo Pantaleoni. Il quale non aveva dubbi sulla legittimità scientifica di un approccio che ammette che si possano valutare le posizioni soggettive e gli interessi degli altri, pur avvertendo che l’esperienza mostra che di norma manca la volontà e la convenienza a fare il bene altrui anziché il proprio. Questa posizione fu condivisa da Pareto in una lettera a Pantaleoni in cui commentava le bozze del noto saggio di quest’ultimo sui massimi edonistici.
Quanto al concetto di Einaudi di “giustizia grossa”, cui si ispirò Berliri, mi piace richiamare il noto libro “La giustizia” del filosofo Perelman, pubblicato nello stesso anno del lavoro di Berliri, il quale distingueva la giustizia dalla carità, notando che è la carità che considera gli esseri come individui, mentre la giustizia tende a fare astrazione dagli elementi che non sono comuni a parecchi esseri.
I limiti dell’approccio di Berliri, osserva l’autrice, furono presenti a Vanoni, il quale considerò il principio dell’interesse in un contesto in cui l’ente pubblico esplica anche la funzione redistributiva. L’equivalenza tra imposte e servizi pubblici esiste solo nell’aggregato, e non a livello individuale. Non c’è scambio per il singolo tra benefici e oneri tributari, ma ciascuno ha interesse a che lo Stato esista. E l’imposta trova la sua giustificazione, la sua causa giuridica, solo in quanto l’attività pubblica soddisfa i bisogni collettivi.
Ma per Vanoni, sottolinea L. G., il dovere tributario ha anche natura morale, in quanto rappresenta lo strumento per conseguire il bene collettivo. E su queste basi Vanoni da ministro delle finanze attuò la riforma del 1951 che introdusse la dichiarazione annuale dei redditi, inserendola in un progetto in cui si intendeva stipulare un patto equo tra contribuenti e fisco.
L’autrice non manca di ricordare il contributo dato da Vanoni quale componente della Commissione economica alla elaborazione della Costituzione repubblicana, nella quale operò perché si introducesse la sua concezione del fondamento etico del dovere fiscale.

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