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Energie rinnovabiliLegge 13 agosto 2010, n. 129

di Osservatorio Energia - 13 Agosto 2010
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l’esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi. (10G0161) (GU n. 192 del 18-8-2010 ) 

La legge ha introdotto significative novità in tema di realizzazione di impianti da fonti rinnovabili. In primo luogo fa salvi gli effetti delle procedure di DIA avviate in conformità a disposizioni regionali recanti soglie superiori a quelle stabilite dalla tabella A del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. In materia di autorizzazione unica, “al fine di contrastare le attività speculative”, prevede che l’istanza per l’autorizzazione debba essere accompagnata da congrue garanzie finanziarie. La legge, inoltre, dispone un rafforzamento, fino ad una potenza di 1.000 MW, degli strumenti finalizzati a garantire la sicurezza del sistema elettrico e individua, tra le opere connesse agli impianti, le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale. Con riferimento al sistema degli incentivi, è previsto che i titolari degli impianti che entreranno in esercizio entro il 30 giugno 2011, potranno beneficiare delle tariffe di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007.

 

Art.1-quater. – (Denunce di inizio attività per la realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili). – 1. Sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 1-quinquies. – (Garanzie finanziarie ai fini dell’autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili). – 1. Al fine di contrastare le attività speculative legate allo sviluppo e all’autorizzazione di progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, che comportano l’avvio di procedimenti autorizzativi da parte di soggetti che non concludono la realizzazione degli impianti, il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,opportune misure affinché l’istanza per l’autorizzazione di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sia accompagnata da congrue garanzie finanziarie poste a carico del soggetto che richiede il rilascio dell’autorizzazione e di eventuali successivi subentranti.

Art. 1-sexies. – (Rafforzamento degli strumenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico). – 1. Per far fronte alle criticità di sicurezza del sistema elettrico derivanti dall’incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili, il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può disporre un rafforzamento, fino ad una potenza di 1.000 MW, degli strumenti finalizzati a garantire la sicurezza del sistema elettrico, con remunerazione non superiore a quella prevista per equivalenti servizi per la sicurezza e privilegiando i servizi che comportano minor impatto ambientale. 2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 1-septies. – (Ulteriori disposizioni in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili). – 1. Il comma 1 dell’articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, è sostituito dai seguenti: “1. Le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l’installazione dell’impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011. 1-bis. La comunicazione di cui al comma 1 è accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori di cui al comma 1 e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative. Il gestore di rete e il GSE S.p.a., ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, possono effettuare controlli a campione per la verifica delle comunicazioni di cui al presente comma, ferma restando la medesima facoltà per le amministrazioni competenti al rilascio dell’autorizzazione”. 2. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sulla base di indirizzi del Ministero dello sviluppo economico connessi alla politica di promozione delle energie rinnovabili e all’attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, regole finalizzate a evitare fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate entro tempi definiti le condizioni di concreta realizzabilità delle iniziative, anche con riferimento alle richieste di connessione già assegnate.

Art. 1-octies. – (Opere connesse agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili). – 1. Le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione dell’energia prodotta dall’impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.


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