D.L. 8 luglio 2010, n. 105
di Osservatorio Energia
- 6 Agosto 2010
L’art. 3 stabilisce che in sede di prima applicazione non operino, per il presidente dell’Agenzia per la sicurezza nucleare e, per i componenti dell’Agenzia diversi dal presidente, le incompatibilita’ previste dalla legge, restando fermo il divieto di avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. Per i soli componenti (e non quindi per il Presidente) rimane vigente l’esclusione concernente incarichi politici elettivi.