Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Causa C-242/10), domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tar Lombardia, sez. III, 17 maggio 2010, in materia di
La questione pregiudiziale posta dal Tar di Milano è se gli artt. 23, 43, 49 e 56 del Trattato, nonché il comma 2 ed il comma 6 dell’art. 11 e l’art. 24 della direttiva n. 54 del 2003 ostino ad una normativa nazionale che, in assenza di notifica alla commissione UE, imponga stabilmente a determinati produttori di energia elettrica che, in date circostanze, risultino essenziali per il soddisfacimento del fabbisogno della domanda per i servizi di dispacciamento, di formulare offerte sui mercati della borsa elettrica secondo programmi eteronomamente determinati dal gestore della rete, e che sottragga la remunerazione di tali offerte alla libera determinazione del produttore ancorandola a parametri non predeterminati secondo “procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato”.