Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 19 luglio 2010, n. 8677
Il Tar si è pronunciato sulla legittimità della circolare assessoriale 14 dicembre 2006, n. 17, pubblicata in G.U.R.S. n. 1 del 5 gennaio 2007, con la quale sono state introdotte nuove disposizioni in tema di “Impianti di produzione di energia eolica in Sicilia, in relazione alla normativa di salvaguardia dei beni paesaggistici” e del decreto n. 91/GAB del 25 giugno 2007 (G.U.R.S. n. 31 del 13 luglio 2007), recante nuove disposizioni in tema di “misure idonee a garantire la tutela ambientale e del paesaggio ai fini del rilascio dei provvedimenti di cui al D.P.R. 13 aprile 1996 per gli impianti di sfruttamento dell’energia eolica”. Con riferimento alla circolare n. 17/2006, il TAR ne ha motivato la legittimità sulla base del principio tempus regit actum, nonché del carattere provvisorio delle disposizioni ivi contenute, idonee a garantire la tutela dell’ambiente e del paesaggio nelle more dell’adozione di strumenti programmatori definitivi. Viceversa, il giudice amministrativo, ha dichiarato l’illegittimità del D.A. 25.6.07 n. 91/GAB, in quanto adottato in violazione delle competenze desumibili dallo Statuto Regionale e specificate dal D.P. Reg. n. 70/1979: con decreto sono state emanate norme a contenuto regolamentare, che introducevano condizioni e prescrizioni ulteriori rispetto a quelle già esistenti per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di impianti eolici.