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Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 16 luglio 2010, n. 4614

di Osservatorio Energia - 16 Luglio 2010
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Sono illegittimi gli ordini di smaltimento di rifiuti abbandonati in un fondo che siano indiscriminatamente rivolti al proprietario del fondo stesso in ragione della sua sola qualità, ma in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell’amministrazione procedente, sulla base di un’istruttoria completa e di un’esauriente motivazione (quand’anche fondata su ragionevoli presunzioni o su condivisibili massime d’esperienza), dell’imputabilità soggettiva della condotta (Cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 1612 del 2009 e n. 807 del 2008, nn. 136  e 323 del 2005; sez. VI, n. 4525 del 2005).

Con riferimento alla responsabilità del proprietario del fondo – cfr. art. 14 del D. lgs. 22/97, il concetto di proprietà va inteso, per le sottese esigenze di tutela ambientale, in senso lato, comprendendo, quindi, qualunque soggetto che si trovi con l’area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli – e per ciò stesso imporgli – di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l’area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell’ambiente.

Quanto alla colpa, tale requisito può ben consistere nell’omissione delle cautele e degli accorgimenti che l’ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un’efficace custodia. (Cassazione civile, Sez. Un., 25 febbraio 2009, n. 4472)

Quanto, infine, alla responsabilità c.d. “omissiva”, tale responsabilità non può farsi derivare, come sostenuto dal comune, dall’assenza di atti idonei a rimuovere i rifiuti, in quanto la condotta della rimozione dei rifiuti si pone come conseguenza dell’accertamento della responsabilità, e la sua assenza non può costituire un antecedente logico di tale accertamento.

 http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2001/200105059/Provvedimenti/201004614_11.XML


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