Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
L’art. 133 (rubricato materie di giurisdizione esclusiva) al comma 1, lett. o) stabilisce:
“Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo diversa previsione di legge:
[omissis]
o) le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, ivi comprese quelle inerenti l’energia da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;
[omissis]”