TAR Puglia, Bari, sez. II, sentenza 11 giugno 2010, n. 2674

Il Tar Puglia accoglie il ricorso proposto da vari Ordini degli Ingegneri contro la delibera della Giunta regionale e del regolamento regionale n. 10/2010 avente ad oggetto il “Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192”, nella parte in cui prevedono che l’abilitazione degli ingegneri pugliesi al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale e dell’attestato di certificazione energetica degli edifici sia subordinata alla frequenza di uno specifico corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione Puglia e varie altre formalità (superare un esame finale, essere iscritti ad apposito albo etc.).

I due provvedimenti, secondo i giudici amministrativi, introducendo requisiti professionali, creerebbero una vera e propria nuova figura professionale, con ciò entrando in conflitto con disciplina costituzionale e copiosa giurisprudenza della Corte secondo la quale sarebbe principio consolidato in materia di professioni quello per il quale “compete allo Stato l’individuazione dei profili professionali e dei requisiti necessari per il relativo esercizio”( sentenza n. 132/2010, n. 271/2009, 8 maggio 2009, n. 138), attesa la sua collocazione al comma 3 dell’articolo 117 Cost.

Tali obblighi non sono previsti infatti dall’allegato III del Dlgs 115/2008, norma che si applica in attesa della emanazione del regolamento sui certificatori energetici previsto dal Dlgs 192/2005 e che costituisce principio fondamentale cui le Regioni non possono dunque derogare.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%202/2010/201000277/Provvedimenti/201002426_20.XML