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Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 25 giugno 2010, n. 4073

di Osservatorio Energia - 25 Giugno 2010
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In caso di fallimento del soggetto autorizzato allo smaltimento di rifiuti (nella specie, pneumatici) che sia mero conduttore dell’immobile all’interno del quale l’attività di smaltimento è autorizzata, è illegittima l’ordinanza comunale con cui si intima al proprietario-mero locatore di provvedere alla rimozione e al successivo smaltimento dei rifiuti non trattati. A norma dell’art. 192 del D. lgs. 152/2006, infatti, la responsabilità solidale del proprietario sussiste solo per il caso di suo coinvolgimento, a titolo di dolo o di colpa. Tale coinvolgimento va escluso quando, non avendo egli la disponibilità materiale dell’immobile, sia impossibile vigilare sull’attività del conduttore (ciò che, con la presa in consegna dei beni da parte del curatore, per il caso di intervenuto fallimento del conduttore, vale anche per il tempo successivo alla dichiarazione di fallimento). Infine, l’esistenza di un obbligo di controllo, lungi dall’esserne confortata, è definitivamente esclusa nei casi in cui l’ente pubblico competente abbia già, al momento del fallimento, proceduto ad intimare al gestore dell’attività l’adozione di particolari modalità esecutive, volte al rispetto della normativa vigente.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2009/200909550/Provvedimenti/201004073_11.XML


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