Corte di Cassazione, sezioni unite, ordinanza 21 giugno 2010, n. 14903
In caso di controversie relative alla TIA (tariffa igiene ambientale) – nella specie, in caso di opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento -, la giurisdizione spetta al giudice tributario, dunque alla commissione tributaria provinciale competente per territorio (Cfr. Corte Cost., ordinanza n. 64 del 24 febbraio 2010, e sent. n. 238 del 2009, ove si affermava che la TIA, quale mera “variante della TARSU”, non costituisce entrata patrimoniale di diritto privato, ma ha natura tributaria.
Svolgimento del processo
La controversia concerne l’opposizione ad un decreto ingiuntivo con il quale l’Azienda Consorzio
del Mirese agiva nei confronti del sig. G.M. a seguito del mancato pagamento di una serie di fatture
relative alla Tariffa d’igiene ambientale per gli anni dal 2001 al 2005.
Nel proporre l’opposizione innanzi al Giudice di Pace di Dolo che aveva emesso il decreto de quo,
il sig. M. eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito, asserendo che, trattandosi della
riscossione di debiti di natura tributaria, la giurisdizione sarebbe spettata non al giudice ordinario,
bensì al giudice tributario, e in questa prospettiva, al fine di risolvere ogni dubbio, ha proposto
ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione innanzi a queste Sezioni Unite sul presupposto
della ritenuta natura tributaria della Tariffa di igiene ambientale (TIA). L’Azienda Consorzio del
Mirese non si è costituita.
Motivazione
La causa è già stata chiamata innanzi a queste Sezioni Unite per l’udienza del 7 aprile 2009, nella
quale fu pronunciata l’ordinanza n. 13894/09, depositata il 15 giugno 2009, che dichiarava rilevante
e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis, D.L. n. 203
del 2005, convertito con modificazioni con L. n. 248 del 2005 nella parte in cui devolve alla
giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla TIA per violazione dell’art. 102,
comma 2, Cost.
Le Sezioni Unite, infatti, hanno rilevato che:
a) il comma 4 dell’art. 49, D.Lgs. n. 22 del 1997 per la TIA (e il comma 4 dell’art. 238, D.Lgs. n.
152 del 2006, per la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani) stabiliscono che la tariffa deve
assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, esprimendo una
commisurazione della prestazione patrimoniale al costo del servizio che si presenta come elemento
coerente con la natura non tributaria della prestazione stessa;
b) i criteri per la determinazione della TIA (e successivamente per la Tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani) si modellano su quelli stabiliti dall’art. 117, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.
267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) per le tariffe dei servizi pubblici, le
quali, a norma del comma 2 della medesima disposizione, sono definite “corrispettivo” dei servizi
stessi;
c) mancano all’interno della normativa norme riguardanti l’accertamento, le sanzioni e il
contenzioso;
d) la TIA è soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 6, comma 13, L. n. 133 del 1999 e del D.M. n. 370 del
24 ottobre 2000 e la qualificazione ai fini IVA della tariffa come corrispettivo per le operazioni
relative al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati può
considerarsi un chiaro segnale della volontà del legislatore di non ricondurre le quote stesse al
novero di quei «diritti, canoni, contributi» che la normativa comunitaria (v. art. 13, paragrafo 1,
primo periodo, della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006) esclude in
linea generale dall’assoggettamento a IVA, perché percepiti da enti pubblici «per le attività od
operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità»;
e) le operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati sono svolte
da soggetti che non hanno le caratteristiche soggettive dei comuni, ma operano come imprese
nell’esercizio di vere e proprie attività commerciali: tali soggetti applicano e riscuotono la tariffa,
mentre l’ente locale perde la propria connotazione di Ente impositore,
rimettevano la questione alla Corte costituzionale.
Quest’ultima, giudicando anche con riferimento ad analoghe ordinanze di rimessione emesse dalla
Commissione Tributaria Regionale della Toscana e dal Tribunale di Pistoia, con ordinanza n. 64 del
24 febbraio 2010, ha dichiarato la questione sollevata dalle Sezioni Unite manifestamente infondata.
Il giudice delle leggi afferma di aver già dichiarato, con la sentenza n. 238 del 2009 (pronunciata e
pubblicata in data successiva a quella in cui è stata pronunciata e pubblicata l’ordinanza di
rimessione delle Sezioni Unite), «non fondata identica questione di legittimità costituzionale.
sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Prato, sul rilievo che la TIA, disciplinata
dall’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, costituisce non già una entrata patrimoniale di diritto privato,
ma una mera variante della TARSU, disciplinata dal d.P.R. n. 507 del 1993, e conserva la qualifica
di tributo propria di quest’ultima, con la conseguenza che le controversie aventi ad oggetto la
debenza della TIA hanno natura tributaria e che la loro attribuzione alla cognizione delle
commissioni tributarie è conforme al disposto dell’evocato art. 102, secondo comma, Cost.». Ed
aggiunge «che, al riguardo, i rimettenti non hanno prospettato, nel merito, argomentazioni e profili
diversi rispetto a quelli già esaminati da questa Corte con la citata sentenza o comunque idonei ad
indurre ad una differente pronuncia sulle sollevate questioni di legittimità costituzionale».
In forza della pronuncia del giudice delle leggi, nel caso di specie deve essere dichiarata la
giurisdizione del giudice tributario, rimettendo le parti innanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale, territorialmente competente.
La novità della questione e la sua difficoltà giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice
tributario e rimette le parti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente
competente. Compensa le spese