AEEG, delibera 9 giugno 2010, ARG/gas 85/10

Con la presente delibera l’Autorità fornisce un’interpretazione autentica della deliberazione 18 ottobre 2001, n. 229/01 relativa alla rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di gas.

L’Autorità precisa che l’art. 10, comma 6, della deliberazione n. 229/01, si interpreta nel senso che l’esercente, qualora sussistano le condizioni, deve riconoscere al cliente finale un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità pari a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo tra le parti.

Tale previsione si applica anche ai conguagli tariffari, ivi compresi quelli generati dalle eventuali deliberazioni di approvazione e modifica delle tariffe in esecuzione di decisioni di organi giurisdizionali.

http://www.autorita.energia.it/it/docs/10/085-10arg.htm