Il ricorso viene rigettato, perché il legale rappresentante della società, è, in materia di smaltimento di rifiuti, l’amministratore della società che gestisce un impianto produttivo che è destinatario degli obblighi previsti dalle norme di settore. Il suddetto, cui legalmente è attribuita una posizione di garanzia, è tenuto a vigilare che propri dipendenti o altri sottoposti o delegati osservino le norme ambientalistiche. L’osservanza delle norme in questione consegue, quindi, ope legis e chi è destinatario di esse, legale rappresentante di una società per azione o il suo delegato, è tenuto a osservarle. Nel caso di specie destinatario era l’imputato, perché, quale delegato del legale rappresentante dell’impresa di smaltimento dei rifiuti, era tenuto a vigilare che i propri dipendenti o sottoposti o delegati osservassero le norme ambientalistiche. Viene accertata la violazione per smaltimento dei rifiuti non previsti nell’autorizzazione e il mancato rispetto delle norme relative alla copertura giornaliera dei rifiuti, ratione temporis applicabili, essendo prescritte all’epoca dei fatti dalla delibera del Comitato interministeriale del 27.7.1984.