Imposta come home page     Aggiungi ai preferiti

Cassazione penale, sez. III, sentenza 15 giugno 2010, n. 22755

di Osservatorio Energia - 15 Giugno 2010
      Stampa Stampa      

Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza e il rispetto della disposizione di cui art 45 comma 2 del D.lgvo 22/1997 fino al conferimento dei rifiuti all’operatore autorizzato al trasporto verso l’ impianto di smaltimento, con esclusione della responsabilità di tali soggetti da tal momento in poi. Ne segue che (in materia di rifiuti sanitari) dell’ abbandono o del deposito incontrollato deve essere chiamato a rispondere il soggetto che nella struttura sanitaria ricopre la qualifica di amministratore o direttore generale o di presidente.


RICERCA

RICERCA AVANZATA


ApertaContrada.it Via Arenula, 29 – 00186 Roma – Tel: + 39 06 6990561 - Fax: +39 06 699191011 – Direttore Responsabile Filippo Satta - informativa privacy