Cassazione penale, sez. III, sentenza 15 giugno 2010, n. 22754

In tema di gestione dei rifiuti, il reato di abbandono incontrollato di essi è ascrivibile ai titolari di enti ed imprese ed ai responsabili di enti, anche sono il profilo della omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta illecita. Si tratta della applicazione del principio generale della responsabilità per il mancato rispetto della normativa di settore, come delineata dal D.L.vo 3/4/06, n. 152, modificato dal D.L.vo 16/1/08, n. 4, discendente dalla attività di produzione dì beni e servizi organizzata sotto forma di impresa, individuale o societaria o gestita in via istituzionale. Inoltre, il reato di cui all’art. 256 è ipotizzabile non solo in capo alle imprese o agli enti che effettuano una delle attività indicate nel co. I dello stesso articolo, ma a qualsiasi impresa, avente le caratteristiche di cui all’art. 2082 c.c. o ente con personalità giuridica o operante di fatto (Cassazione 2.3.2004 n.9544). Nella fattispecie è responsabile, il titolare d’impressa che non ha ottemperato al dovere di vigilanza sull’attività (illecita ) che veniva posta in essere (abbandono incontrollato di rifiuti non pericolosi,) a mezzo un camion di sua proprietà insieme ad un altro soggetto, altrettanto responsabile, cosi da contribuire con costui nell’organizzazione dell’abbandono incontrollato di pneumatici fuori uso, riempiendo l’automezzo lasciato abbandonato sulla via pubblica. Si configura un concorso nell’illecito, che permette di includere, appunto, nella sfera penalmente sanzionabile, colui che risulti formalmente estraneo alla impresa, alla società o all’ente. Ciascuno di essi ha fornito il proprio apporto causale nel porre in essere la condotta contra legem.