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TAR Veneto, sez. III, sentenza del 14 giugno 2010, n. 2512

di Osservatorio Energia - 14 Giugno 2010
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In relazione ai progetti di discariche per lo stoccaggio definitivo degli inerti, è legittima la valutazione negativa espressa dalla Commissione provinciale VIA, nella parte in cui essa prende atto dei pareri negativi espressi da comuni ulteriori a quello sul cui territorio andrebbe ad insistere l’attività da autorizzare, quando la legge regionale (nella specie, l.r. Veneto n. 10 del 1999, art. 2, lett. m) menzioni espressamente ogni “altro comune interessato dall’impatto ambientale”. In particolare, vanno ritenuti interessati i comuni ricadenti nell’ “intera area funzionale all’esercizio della discarica” (ad esempio, quanto agli effetti sul c.d. “traffico pesante”).

Il giudizio di compatibilità ambientale, quale giudizio “misto” (in parte tecnico, in parte propriamente discrezionale), può essere sindacato solo in caso di illogicità manifesta, errore di fatto e difetto di istruttoria o di motivazione (Cfr. CdS, sentenze n. 5910 del 2007 e 1462 del 2005)

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Venezia/Sezione 3/2004/200400040/Provvedimenti/201002512_01.XML


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