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Cassazione penale, sez. III, sentenza 10 giugno 2010, n. 22036

di Osservatorio Energia - 10 Giugno 2010
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I liquami vanno ricompresi nella categoria dei rifiuti, sicché, anche nel caso di smaltimento di reflui trasportati su autospurgo è configurabile il reato previsto dall’articolo 256 D.L.vo n. 1526. Sono da considerarsi rifiuti allo stato liquido, soggetti alla disciplina dell’art. 256 D.Lgs. n. 152 del 2006, i reflui stoccati in attesa di un successivo smaltimento, fuori del caso delle acque di scarico, ovvero di quelle oggetto di diretta immissione nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria mediante una condotta o un sistema stabile di collettamento (Sez. 3, n. 35138 del 18/06/2009 Rv. 244783); l’interruzione funzionale del nesso di collegamento diretto fra la fonte di produzione del liquame ed il corpo ricettore determina la trasformazione del liquame di scarico in un ordinario rifiuto liquido, con la conseguente inapplicabilità delle disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, ed il necessario rispetto delle previsioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIERLUIGI ONORATO                        – Presidente –
Dott. ALFREDO TERESI                             – Consigliere –
Dott. CLAUDIA SQUASSONI                       – Consigliere –
Dott. GUICLA IMMACOLATA MULLIRI          – Consigliere –

Dott. GIULIO SARNO                                  – Rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CHIANURA PIERANGELO N. IL 00/00/0000
– avverso la sentenza n. 10035/2008 TRIB.SEZ.DIST. di MANDURIA, del 28/04/2009

– visti gli atti, la sentenza e il ricorso
– udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/04/2010 la rela ione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO

– Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Montagna Alfredo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
 

Chianura Pierangelo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale di Taranto, sezione distaccata di Manduria, con la quale veniva condannato alla pena dell’ammenda per il reato di cui agli articoli 51 comma 2 D.Lvo 22/ 97 e 256 co 2 D.Lvo 152/06 per avere, quale titolare dell’omonima ditta di trasporto liquami, abbandonato in modo incontrollato rifiuti in un terreno agricolo a ridosso della strada ponderale.
Avverso tale decisione propone personalmente ricorso per cassazione l’imputato il quale deduce la manifesta illogicità della motivazione e l’errata interpretazione o applicazione dell’articolo 183 dLvo 152/06 osservando che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe equiparato l’acqua piovana svuotata da cantine allagate a seguito di alluvione a rifiuti.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato avendo la sentenza impugnata evidenziato come i liquidi trasportati dalla ricorrente fossero in realtà liquami e dovendosi correttamente gli stessi ritenere ricompresi nella categoria dei rifiuti in quanto, come più volte affermato da questa Corte, il reato in questione è configurabile nel caso di smaltimento di reflui trasportati su auto spurgo. Si è precisato infatti che sono da considerarsi rifiuti allo stato liquido, soggetti alla disciplina dell’art. 256 D.Lgs. n. 152 del 2006, i reflui stoccati in attesa di un successivo smaltimento, fuori del caso delle acque di scarico, ovvero di quelle oggetto di diretta immissione nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria mediante una condotta o un sistema stabile di colletta mento (Sez. 3, n. 35138 del 18/06/2009 Rv. 244783) e che l’interruzione funzionale del nesso di collegamento diretto fra la fonte di produzione del liquame ed il corpo ricettore determina la trasformazione del liquame di scarico in un ordinario rifiuto liquido, con la conseguente inapplicabilità delle disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, ed il necessario rispetto delle previsioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. (fattispecie nella quale i liquami erano provenienti dall’attività di espurgo Sez. 3, n. 43 849 del 06/11/2007 Rv. 238074).
E’ appena il caso di rilevare infine che le tematiche valevoli per articolo 51 D.Lvo 22/97 sono a fortiori riproponibili per la violazione dell’articolo 256 D.Lvo 152/06 che riproduce la prima disposizione.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 13.4.2010

DEPOSITATA IN CANCELLERIA il  10 Giu. 2010


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