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TAR Lombardia, Milano, sez. IV, sentenza 9 giugno 2010, n. 1764

di Osservatorio Energia - 9 Giugno 2010
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Il Giudice Amministrativo accoglie l’eccezione di ’incompetenza del funzionario alla emanazione dell’ordinanza di rimozione dei rifiuti riconoscendo che l’art. 14 D.lgs 22\97 attualmente riprodotto senza modifiche nell’art. 192 Codice dell’Ambiente affida il compito di emanare tali ordinanza ripristinatorie al Sindaco e si tratta di norma speciale rispetto all’art. 107 D.lgs 2670 che deroga alla ordinaria competenza dei funzionari per i provvedimenti di ordinaria amministrazione. L’art. 192, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 poi è norma speciale sopravvenuta rispetto all`art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 ed attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti, prevalendo per il criterio della specialità e per quello cronologico sul disposto dell`art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 (cfr. Consiglio di Stato, Sez.V, 25.8.2008, n. 4061).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%204/1999/199902076/Provvedimenti/201001764_01.XML


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