Cassazione penale, sez. III, sentenza 9 giugno 2010, n. 22006
Il sistema delineato dagli artt. 242 e 257 T.U.A., D.L.vo n.152/06 che, attraverso la sanzione penale, per un verso persegue l’obiettivo di indurre chi inquina ad attivarsi tempestivamente per rimuovere le conseguenze dannose della propria condotta notiziando tempestivamente le autorità competenti del verificarsi degli eventi in grado di contaminare il sito e dall’altro si preoccupa di assicurare il corretto ed effettivo adempimento delle prescrizioni finalizzate alla bonifica del sito stesso. Tuttavia, ai sensi dell’art. 250 D.L.vo n.152/06 ove i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti previsti, le procedure e gli interventi di cui all’articolo 242 sono comunque realizzati d’ufficio dal comune territorialmente competente o dagli altri enti indicati dalla stessa disposizione. E dunque poiché l’omessa comunicazione non pregiudica in realtà l’adozione del progetto di bonifica si deve necessariamente ritenere che di regola essa da sola non possa dar luogo ad un danno risarcibile per le associazioni qualora risulti comunque – come nella specie – attivata la procedura per il progetto di bonifica. Pertanto, non sembra possibile, alla luce del principio di legalità, stante il chiaro disposto normativo, estendere l’ambito interpretativo della nuova disposizione ricomprendendo nella fattispecie anche l’elusione di ulteriori adempimenti previsti dall’art. 242 TUA ed estendere quindi il presidio penale, come sollecita il ricorrente, alla mancata ottemperanza di obblighi diversi da quelli scaturenti dal progetto di bonifica se non espressamente indicati. Sicché, in assenza di un progetto definitivamente approvato, non può configurarsi il reato di cui all’art. 257 TUA
L’avvenuta bonifica secondo le disposizioni del progetto comporta indubbiamente l’estinzione del reato a prescindere dalla natura (pericolosa o meno) delle sostanze inquinanti. Peraltro, la formulazione dell’art. 51 bis D.L.vo n. 22/97 non è esattamente sovrapponibile a quella dell’art. 257 TUA e per i principi valevoli in tema di successione di leggi penali gli imputati non possono continuare a rispondere di condotte non più direttamente sanzionate.
Sono da escludere scelte ermeneutiche che facciano gravare sull’imputato inadempienze o ritardi delle amministrazioni competenti per la procedura di bonifica non ascrivibili ad alcun titolo anche a quest’ultimo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pierluigi Onorato – Presidente –
” Alfredo Teresi – Consigliere –
” Claudia Squassoni – Consigliere –
” Guicla I. Mulliri – Consigliere –
” Giulio Sarno – Rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sul ricorso proposto da:
1) WWF ITALIA ONLUS IN PROPRIO E IN SOST. PROVINCIA TRIESTE
2) CLUB AUTONOMO DEI SOCI TRIESTE DI FRIENDS OF THE EARTH
3) MAllOCCO ALDO N. IL 02/09/1961
4) RUSSO CIRILLO LUCIO N. IL 25/05/1958
5) LEGHISSA ERVINO N. IL 18/06/1961
1) DAL BEN CORRADO N. IL 05/05/1969
– avverso la sentenza n. 122/2007 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 23/06/2008
– visti gli atti, la sentenza e il ricorso
– udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/04/2010 la GIULIO SARNO
– Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Montagna Alfredo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso pp.cc. con rinvio alla Corte di Appello civile, in subordine rimessione alle SS.UU.. In ulteriore subordine q.l.c artt. 242 e 257 in relazione all’art. 1 L. 308/2004 per eccesso di delega. Rigetto dei ricorsi degli imputati.
– Uditi difensor Avv.ti. Giangrassi Alessandro; Franchini Antonio; Denclato Francesco; Cagnin Cristiane sost. proc.
1. 1 Mazzocco Aldo, Russo Cirillo Lucio, e Leghissa Ervino, unitamente a Del Ben Corrado risultano tratti a giudizio dinanzi al tribunale di Trieste in composizione monocratica per rispondere dei seguenti reati:
– capo 2) concorso nella contravvenzione di cui all’articolo 51 d. L.vo n. 22/97 per avere, Mazzocco quale legale rappresentante della Marina Muja S.p.A. (poi Porto San Rocco S.p.A.), società produttrice di rifiuti, Leghissa quale rappresentante della Duino scavi SNC, società trasportatrice dei rifiuti, Russo Cirillo quale responsabile della discarica prima e quale direttore dei lavori presso il cantiere Acquario poi, Del Ben quale gestore del medesimo cantiere, realizzato una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi, mediante collocamento a mare di circa 120.000 mc di materiale pericoloso, costituito da terre e rocce da scavo contenenti sostanze inquinanti, lungo la linea costiera tra Punta Sottile e Punta Olmi del comune di Muggia dal 24/2/1998 al 13/2/2003;
– capo 3) concorso nella contravvenzione di cui all’art. 51 bis d. L.vo n.22/97 per avere, nelle medesime qualità di cui al capo precedente, cagionato l’inquinamento od il pericolo di inquinamento della costa prospiciente l’intervento suddetto e per non avere provveduto alla bonifica secondo procedimento di legge dal 24/2/1998 al 13 2/2003;
– capo 4) concorso nella contravvenzione di cui all’art. 734 per avere, nelle medesime qualità e con le condotte indicate ai capi precedenti, distrutto le bellezze naturali dei luoghi soggetti a speciale protezione.
Va precisato che solo in sede di discussione e, più precisamente in occasione delle repliche, il pm, in primo grado, ha aggiunto al capo 3) la seguente espressione, “e non provvedevano alla bonifica secondo procedimento di cui all’articolo 17”.
1. 2 Con sentenza in data 24 novembre 2006 il tribunale di Trieste ha affermato la penale responsabilità degli imputati con riferimento al capo 3), come modificato, condannando gli imputati alla pena di giustizia ed in solido al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Muggia, Acquario S.r.l., Inmest S.r.l., Amici della terra di Trieste, WWF Onlus in proprio ed in sostituzione della provincia di Trieste, danni da liquidarsi in separata sede, oltre al pagamento di una provvisionale in favore delle costituite parti civili. Ha dichiarato invece non doversi procedere nei confronti dei quattro imputati per intercorsa prescrizione con riferimento alle contravvenzioni dei capi 2) e 4).
2. 1 La corte di appello di Trieste, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha assolto gli imputati in relazione al capo 3) – unico reato per cui avevano riportato condanna in primo grado – perché il fatto non sussiste in relazione agli obblighi di comunicazione.
E ciò sul presupposto che l’obbligo di immediata comunicazione del verificarsi di un evento potenzialmente contaminante era stato espressamente penalizzato solo dall’articolo 257 D. L.vo n. 152/06, successivo ai fatti in contestazione.
1
2. 2 Ha poi riqualificato il fatto relativo alla omessa bonifica del sito inquinato come reato previsto e punito dal combinato disposto degli articoli 242 e 257 dLvo 152/06, assolvendo gli imputati perché il fatto non costituisce reato per difetto della condizione di punibilità di cui al comma uno, primo periodo, dell’articolo 257.
Conseguentemente ha revocato le statuizioni civili della gravata sentenza confermandola nel resto e condannandola parte civile appellante WWF Onlus al pagamento delle spese del grado di giudizio.
2. 3 Ha confermato invece le statuizioni della sentenza impugnata per i capi 2) e 4) evidenziando le ragioni per le quali non ha ritenuto possibile il riconoscimento di formule assolutorie per tali reati dichiarati prescritti in primo grado.
3. 1 Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione tre dei quattro imputati, il WWF Onlus e, in via incidentale, l’associazione degli amici della terra di Trieste.
3.2 In particolare i ricorrenti eccepiscono:
a) Mazzocco
1) mancanza, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione in punto di provenienza e di qualificazione come rifiuto del materiale inquinante riversato nel sito Acquario, nonché in punto di ignoranza scusabile del precetto penale con riferimento al regime giuridico delle terre rocce di scavo. Si rileva al riguardo che gli unici elementi emersi dall’istruttoria di primo grado consentivano di concludere che i materiali eventualmente provenienti da Porto San Rocco sarebbero consistiti solo ed esclusivamente in terre e rocce di scavo e non già in materiali ferrosi da demolizione e che, in ogni caso, nel dubbio, doveva prevalere la formula assolutoria piena. In relazione alla qualificazione del materiale sversato come rifiuto si rileva che il quadro normativo appare estremamente complesso e, in ogni caso, il fatto non é sussumibile in alcuna fattispecie penale non essendo all’epoca dei fatti entrato in vigore il DM 471/99;
2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificabilità della omessa procedura di bonifica di cui all’articolo 257 d Lvo 152/06 sia come condizione di punibilità che di procedibilità; violazione di legge avendo la corte di merito in motivazione erroneamente affermato, non tenendo conto dei principi sul giudicato, che il verificarsi della condizione di punibilità in un momento successivo non avrebbe compromesso l’accertamento penale in quanto ai sensi dell’articolo 158 cod. pen. la prescrizione decorre alla solo dal giorno in cui la condizione si è verificata;
3) mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di proscioglimento dal reato rubricato al capo 3) dell’imputazione perché il fatto non sussiste o non é previsto dalla legge come reato in relazione alla sopravvenienza del DM 471/99 rispetto al fatto contestato posto che ai sensi dell’articolo 257 DLvo 152/06 l’inquinamento deve superare la concentrazione della soglia di rischio.
b) Russo Cirillo
1) mancata declaratoria di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso o comunque non è previsto dalla legge come reato in relazione ai capi 2) e 4); contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione rilevandosi dall’esame delle testimonianze che il materiale complessivo, o quanto meno la quota di esso di gran lunga più rilevante, proveniva comunque da Porto San Rocco e non rivestendo l’imputato la qualità di direttore dei lavori all’interno di tale sito;
2) violazione degli articoli 129 e 530 c.p.p. mancata declaratoria di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso o comunque non è previsto dalla legge come reato riguardo al capo 2); contraddittorietà e/o manifesta illogicità della decisione. Si rileva che la mancata certezza sulla circostanza che il materiale fosse uscito dal sito di Porto San Rocco avrebbe dovuto condurre alla formula assolutoria quantomeno ai sensi dell’articolo 530, comma secondo cpp.
c) Ervino Leghissa
1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale laddove ha qualificato come rifiuti le terre di risulta trasportate dalla società gestita dall’imputato, avendo la decisione di appello sostanzialmente ribaltato l’onere della prova al riguardo e non essendovi alcuna certezza sulla circostanza che il materiale contestato non fosse costituito da terre o rocce di scavo;
2) manifesta contraddittorietà, illogicità della motivazione laddove ha attribuito al Leghissa quale ipotesi concorsuale la partecipazione ai reati di gestione di discarica abusiva e omessa bonifica non essendovi prova agli atti che la società da quest’ultimo gestita avesse consegnato alla società Acquario materiale diverso dalle terre rocce di scavo;
3) mancanza contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione laddove a fronte di un ragionevole dubbio la corte di appello, anziché pronunciare proscioglimento con formula ampia, ha emesso sentenza assolutoria per prescrizione e perché il fatto non costituisce reato per difetto di condizioni di procedibilità;
4) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o decadenza; violazione degli articoli 516, 518 e 521 c.p.p. in relazione all’ordinanza del tribunale di Trieste che ha autorizzato la modifica del capo d’imputazione in udienza, anziché rimettere gli atti al PM, trattandosi di fatto nuovo; ovvero per avere autorizzato il PM alla modifica pur essendo il processo giunto alle repliche successive agli interventi finali delle parti.
WWF Italia Onlus
1) inosservanza del erronea applicazione della legge penale con riferimento agli articoli 17 e 51 bis del DLGS 22/97 ed agli articoli 240, 242 e 257 DLgs 153/06; in subordine eccezione di incostituzionalità per violazione degli articoli 25 secondo comma, – principi di tassatività determinatezza -, 76 – criteri della legge delega 308 del 2004 -, 97 – principio di logicità dell’azione amministrativa -, Cost. degli articoli 240, 242 e 257 del DLGS 152/06.ius superveniens. Si rileva inoltre che il rispetto degli obblighi quali la mancata comunicazione, l’omessa adozione delle misure, l’omessa effettuazione dell’indagine preliminare nei termini di legge, l’omessa redazione del progetto di bonifica previsti dall’articolo 51 bis, ecc. non risulta sostanzialmente modificato dal TUA se non nel senso di aver distinto all’art. 257 un’autonoma espressione sanzionatoria per la mancata comunicazione. Si rileva inoltre che qualora si acceda alla tesi della introduzione di una condizione di punibilità si debba necessariamente ritenere che la stessa si verifichi nel momento in cui il responsabile dell’inquinamento abbandona il procedimento delineato dall’articolo 242 o allorquando si verifichi comunque un arresto del procedimento amministrativo di bonifica, in quanto diversamente opinando, e cioè ritenendo che la condizioni si verifichi solo all’esito della procedura di adempimento del piano di cui all’art. 242, l’imputato sarebbe disincentivato ad operarsi per seguire la procedura volta a far approvare il progetto di bonifica;
In relazione al capo 3) si censurano entrambe le assoluzioni formulate dalla corte di appello che ha concluso con la formula per non aver commesso il fatto in relazione al comportamento omissivo della comunicazione e che ha assolto gli imputati per ciò che concerne l’omessa bonifica del sito inquinato perché il fatto non costituisce reato. In questo modo ad avviso del ricorrente si sarebbe verificato il paradosso che pure in presenza di una delega legislativa che imponeva di non modificare i contenuti sanzionatori della disciplina previgente la corte di appello di Trieste ha ritenuto di dover riformare la sentenza emessa dal tribunale di Trieste in conseguenza dello
2) Erronea applicazione della legge penale con riferimento all’articolo 257 secondo comma del DLGS. 152/2006 – relativa ai rifiuti pericolosi – che, secondo il ricorrente rappresenta fattispecie autonoma di reato e non una ipotesi aggravata e che, di conseguenza, non è assoggettata alla previsione del comma 4 come invece ritenuto dalla corte di appello;
3) Violazione dell’articolo 592 c.p.p. avendo erroneamente la corte di appello condannato la parte civile WWF, ammessa al patrocinio a carico dello Stato nel presente procedimento, al pagamento delle spese processuali a seguito di rigetto dell’impugnazione.
Il club autonomo dei soci d’ Trieste di Friends of the Earth ha infine proposto ricorso incidentale deducendo plurime violazioni ai sensi dell’articolo 606 lettere a), b), c), d), e) rilevando che la normativa vigente non consente l’autorizzazione a realizzare discariche a mare; che la creazione di un terrapieno di scarichi a mare è stato consentito contro legge dalle autorità competenti; che nel corso del processo sono emerse notizie di reato circa l’ulteriore discarica di inquinanti da porto San Rocco nella zona di Monfalcone, che l’Italia è stata condannata in sede europea anche per la discarica Acquario; che il sequestro preventivo dell’area non è idoneo a interrompere la permanenza dell’obbligo di bonifica; che vi è in ogni caso prevalenza delle disposizioni comunitarie, e chiede trasmettersi gli atti alla procura della Repubblica presso il tribunale di Trieste per le ulteriori ipotesi di reato segnalate a carico dei responsabili delle amministrazioni pubbliche nonché dei proprietari ed amministratori di Porto San Rocco e del terrapieno di scarico Acquario. Si chiede inoltre il rinvio pregiudiziale degli atti alla corte di giustizia europea verificandosi conflitto tra la normativa nazionale e quella comunitaria.
Il difensore del WWF ha depositato per l’odierna udienza note difensive con le quali sostanzialmente ribadisce le doglianze dedotte con i motivi di ricorso.
4. 1 I ricorsi, salvo quanto si dirà per il terzo motivo dedotto dal WWF, sono infondati e vanno pertanto rigettati.
Esaminando le questioni poste dai singoli ricorrenti si rileva, infatti, quanto segue.
4.2 Mazzocco
1) in ordine al primo motivo osserva il Collegio che la difesa del ricorrente opera una duplice contestazione rispetto alla decisione di appello che ha dichiarato prescritto il reato di discarica abusiva di cui al capo 2).
Anzitutto contesta, infatti, che dai cantieri di Porto San Rocco siano fuoriusciti materiali diversi dalle terre rocce di scavo escludendo anche che all’epoca dei fatti, anche per effetto della mancata introduzione delle disposizioni di cui al DM 471/99 concernenti i limiti di accettabilità delle concentrazioni inquinanti, le terre e rocce di scavo potessero essere considerati rifiuti.
Sul punto tuttavia la corte di merito ha adeguatamente risposto evidenziando:
a) che nella discarica Acquario era stato abbancato anche materiale da demolizione, richiamando in proposito le fotografie in atti e le testimonianze assunte ed ha rilevato che non vi erano elementi che escludessero con certezza la riferibilità di tale materiale (da demolizione) al cantiere in questione.
b) che la presenza di materiale di demolizione rendeva superflua qualsiasi discussione sulla natura di rifiuto delle terre e rocce di scavo.
Le conclusioni sub a) sono evidentemente insindacabili in questa sede in cui, come più volte affermato, in presenza dell’avvenuta prescrizione del reato, non può essere sollecitato l’annullamento della decisione impugnata per ulteriori accertamenti, né del pari può essere richiesta una più favorevole formula assolutoria in quanto, in presenza di causa estintiva del reato, la corte di cassazione, non avendo potere di valutazione delle prove, può applicare una formula assolutoria preferenziale solo quando la prova di esclusione (della sussistenza del fatto, della commissione di questo da parte dell’imputato o della integrazione di un paradigma legale) risulti dalla stessa sentenza impugnata, ovvero emerga da atto diverso con caratterizzazione di certezza e di evidenza tale da non imporre disamina critica e valutativa ne’ consentire confutazione alcuna.
Va esaminata allora la seconda doglianza prospettata dal ricorrente e, cioè, quella relativa alla mancata ritenuta prevalenza da parte del giudice di appello del proscioglimento nel merito anche nell’ipotesi di prova incompleta o contraddittoria.
Il ricorrente evidenzia sul punto l’esistenza di difformi orientamenti giurisprudenziali di legittimità sollecitando anche la rimessione della questione alle Sezioni Unite.
Sul punto occorre tuttavia rilevare come di recente le Sezioni Unite abbiano in effetti già affrontato la questione stabilendo che all’esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l’impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell’art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 Rv. 244273).
Il che non si è verificato nella specie risultando circoscritto già in primo grado il riconoscimento del danno in favore della parte civile al solo capo 3).
2) Per quanto concerne il secondo motivo si contesta l’affermazione della corte di merito, invero incidentale, secondo cui l’assoluzione dell’imputato dal reato di cui al capo 3) – omessa bonifica – per mancanza della condizione di punibilità non precluderebbe il successivo esercizio dell’azione penale nel caso in cui si riscontrasse in seguito la mancata ottemperanza alle disposizioni del progetto approvato ai sensi dell’art. 242 D. L.vo n. 152/06.
Orbene, nel rinviare a quanto si dirà oltre sulla struttura del reato di cui all’art. 257 DLvo 152/06, si deve nello specifico rilevare come la questione non possa essere sollevata in questa sede in quanto non assistita da un interesse concreto ed immediato.
Ed in effetti la tesi giuridica criticata dal ricorrente non è rilevante nel presente processo non avendo alcun riflesso sulla decisione relativa al reato contestato. Inoltre – appunto per la sua natura di tesi giuridica incidentale – non è vincolante neppure per l’ipotizzato processo futuro.
Peraltro questioni circa la sussistenza di un pregresso giudicato, a prescindere dalla loro fondatezza, potranno formare oggetto di esame solo nel corso dell’eventuale nuovo procedimento penale non potendo la soluzione della questione medesima prescindere dal contenuto della nuova contestazione.
3) In ordine al terzo motivo la corte di appello, pur evidenziando le ragioni della non completa sovrapponibilità delle due disposizioni, ha concluso richiamando l’orientamento già espresso da questa Sezione (Sez. 3, n. 26479 del 14/03/2007 Rv. 237134), secondo cui tra l’art. 51 bis DLvo 22/97 e l’art. 257 DLvo 152/06 è ravvisabile un rapporto di continuità normativa, nell’ambito del quale la seconda disposizione si pone come norma più favorevole, ed è giunta alla formula assolutoria sul rilievo che nella specie non si è realizzata la condizione di punibilità rappresentata dall’approvazione del progetto di bonifica.
Va in vero aggiunto che questa Sezione, successivamente alla decisione citata, è tornata sull’argomento precisando che per la configurabilità del reato di omessa bonifica dei siti inquinati (art. 257, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è necessario ora il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR) nonchè l’adozione del progetto di bonifica previsto dall’art. 242 del citato decreto ed ha concluso che con l’introduzione del Decreto n. 152, art. 257, la consumazione del reato non può prescindere dall’adozione del progetto di bonifica ex art. 242 (Sez. 3, n. 9492 del 29/01/2009 Rv. 243115).
Il che va senz’altro ribadito in questa occasione in quanto la nuova fattispecie (art. 257 TU) effettivamente prevede ora che la bonifica debba avvenire in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti – che regola la procedura di caratterizzazione ed il progetto di bonifica -, così superando la formulazione dell’art. 51 bis DLvo 22/97 che si limitava a prevedere la bonifica secondo il procedimento di cui all’articolo 17.
Si deve ritenere, dunque, che, come evidenziato anche in dottrina, in assenza di un progetto definitivamente approvato, non possa nemmeno essere configurato il reato di cui all’art. 257 TUA.
In considerazione di quanto detto si deve ritenere sufficiente la mancata approvazione del progetto di bonifica per escludere la configurabilità del reato in questione e si appalesa superfluo allo stato l’esame di qualsiasi ulteriore questione – quale quella della vigenza delle disposizioni del DM 471/99.
4.3 Russo Cirillo.
1) In ordine al primo motivo dedotto, relativo ai capi 2) e 4), non si condividono i rilievi concernenti la contraddittorietà della motivazione posto che, come lo stesso ricorrente evidenzia, citando la testimonianza Nider, quest’ultimo aveva in realtà affermato che non tutto il materiale proveniva da Porto San Rocco ed, in ogni caso, essendo contestata come detto in precedenza, la presenza di materiali da demolizione e non solo di terre e rocce di scavo.
2) Non è sindacabile in questa sede, coinvolgendo aspetti di merito, la doglianza sulla adeguatezza degli elementi in atti per giustificare la più favorevole pronuncia assolutoria ai sensi dell’art. 530 capoverso cpp.
Come di recente affermato dalle SU di questa Corte occorre ribadire, infatti, che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi“, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 Rv. 244274)
Per il resto, si rimanda a quanto detto per la posizione Mazzocco, rispondendo al primo motivo di ricorso a proposito del proscioglimento nel merito nell’ipotesi di prova incompleta o contraddittoria.
4.4 Ervino Leghissa
1) In ordine al primo motivo la corte di merito spiega alle pag. 42 e ss. le ragioni per le quali non ha ravvisato l’evidenza probatoria necessaria per pronunciare una assoluzione con formula più favorevole al Leghissa evidenziando, in particolare, che il materiale inquinato proveniva da porto San Rocco per il tramite della Duino Scavi. Né in questa sede possono essere formulati rilievi sul merito delle conclusioni.
2) quanto al secondo motivo, si appalesano sostanzialmente di merito anche i rilievi concernenti il mancato conferimento di materiali diversi dalle terre rocce di scavo e l’esistenza di una attività di sversamento imputabile a terzi estranei. Appare infine corretta anche la risposta sui metodi di accertamento dell’attività contestata.
3) in ordine al terzo motivo si richiamano le considerazioni già svolte in precedenza esaminando la posizione degli altri due ricorrenti sul concetto di evidenza probatoria idonea ad escludere la declaratoria di prescrizione del reato e sul proscioglimento nel merito nell’ipotesi di prova incompleta.
4) in ordine al quarto motivo in realtà, come correttamente evidenziato dal giudice di merito, il pubblico ministero si è limitato a integrare la contestazione menzionando la mancata bonifica con riferimento alle condizioni indicate dall’articolo 17 DLvo. 22/97. Peraltro ciò è avvenuto riportando il dato testuale della norma già contestata senza la indicazione di ulteriori elementi fattuali.
Ciò posto, stante la concessione del termine a difesa a seguito della integrazione della contestazione da parte del PM, si deve escludere nella specie la possibilità di configurare alcuna nullità specifica o di ordine generale, in quanto nessuna disposizione del codice contempla la nullità invocata dal ricorrente e nemmeno quest’ultimo indica in realtà quale pregiudizio sia stato arrecato al diritto di difesa per effetto della contestazione in udienza.
4.5 Venendo ora alle questioni sollevate dalle parti civili si rileva quanto segue.
WWF Italia Onlus
1) In ordine al primo motivo dedotto sembra in premessa opportuno chiarire anzitutto i limiti della delega contenuti nella legge Legge 15 dicembre 2004, n. 308 concernente il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione.
Sostiene infatti il ricorrente l’esistenza di un palese paradosso per cui, pure in presenza di una delega che imponeva di non modificare i contenuti sanzionatori della disciplina previgente, la corte di appello ha ritenuto di dover riformare la decisione di primo grado in conseguenza dello ius superveniens per un verso assumendo che l’obbligo di immediata comunicazione del verificarsi di un evento potenzialmente contaminante sarebbe stato espressamente penalizzato solo dall’articolo 257 TUA; per altro verso non ritenendo sufficiente ad integrare l’omissione di bonifica la mancata adozione delle misure di messa in sicurezza in assenza dell’approvazione del progetto di bonifica.
Da qui il rilievo da parte del ricorrente di incostituzionalità delle disposizioni dell’articolo 257 TUA nella lettura fattane dalla corte di merito.
Tali prospettazioni non possono essere condivise.
Sembra opportuno al riguardo evidenziare immediatamente che l’art. 1 comma 8 della legge delega stabiliva che: “I decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarietà, ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
(omissis)
lett. i) garanzia di una più efficace tutela in materia ambientale anche mediante il coordinamento e l’integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e l’entità delle sanzioni amministrative già stabiliti dalla legge;
(omissis).
Da quanto sopra si rileva che in realtà ai decreti legislativi era tra l’altro attribuita anche la potestà di integrare il sistema sanzionatorio penale pur senza alterare i limiti di pena previsti in precedenza, purché giustificata dalla necessità di garantire una più efficace tutela ambientale.
Non sembra esporsi pertanto, in via di principio a specifici rilievi di costituzionalità – sotto il profilo dell’eccesso di delega – il sistema delineato dagli artt. 242 e 257 TUA che, attraverso la sanzione penale, per un verso persegue l’obiettivo di indurre chi inquina ad attivarsi tempestivamente per rimuovere le conseguenze dannose della propria condotta notiziando tempestivamente le autorità competenti del verificarsi degli eventi in grado di contaminare il sito e dall’altro si preoccupa di assicurare il corretto ed effettivo adempimento delle prescrizioni finalizzate alla bonifica del sito stesso.
Fatta questa premessa, ritiene il Collegio che debba comunque escludersi nella specie l’interesse a ricorrere dell’Ente in questione limitatamente al reato di omessa comunicazione.
Si deve premettere al riguardo che, come più volte affermato da questa Corte, il diritto al risarcimento in favore delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’art.13 L. n. 349 del 1986 consegue al danno ambientale.
Rispetto all’art. 257 TUA di regola quest’ultimo può essere ravvisato solo in ragione del fatto sostanziale della inottemperanza alle previsioni del progetto di bonifica in quanto ciò può essere indubbiamente rilevante in termini di pregiudizio per il ripristino ambientale.
Diverse considerazioni devono essere fatte invece per la omessa comunicazione.
Vero è infatti che la sanzione penale in questo caso è strumentale al diretto coinvolgimento di colui il quale ha cagionato l’inquinamento nelle procedure di bonifica in conformità al principio del “chi inquina paga”.
Va considerato, tuttavia, che ai sensi dell’art. 250 DLvo 152/06 ove i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti previsti, le procedure e gli interventi di cui all’articolo 242 sono comunque realizzati d’ufficio dal comune territorialmente competente o dagli altri enti indicati dalla stessa disposizione.
E dunque poiché l’omessa comunicazione non pregiudica in realtà l’adozione del progetto di bonifica si deve necessariamente ritenere che di regola essa da sola non possa dar luogo ad un danno risarcibile per le associazioni qualora risulti comunque – come nella specie – attivata la procedura per il progetto di bonifica.
Di qui l’irrilevanza anche della prospettata questione di illegittimità costituzionale e la preclusione a trattare le questioni specificamente sollevate dalla parte civile in relazione al reato de quo.
Il rilievo di cui sopra non riguardare evidentemente, invece, la diversa fattispecie di omessa bonifica.
Rispetto a quest’ultimo reato si deve tuttavia ribadire quanto detto in precedenza e, cioè, che la configurabilità di esso richiede necessariamente il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR) e l’inottemperanza alle disposizioni impartite nel progetto di bonifica previsto dall’art. 242 del citato decreto.
Non sembra possibile, dunque, alla luce del principio di legalità, stante il chiaro disposto normativo, estendere l’ambito interpretativo della nuova disposizione ricomprendendo nella fattispecie anche l’elusione di ulteriori adempimenti previsti dall’art. 242 TUA ed estendere quindi il presidio penale, come sollecita il ricorrente, alla mancata ottemperanza di obblighi diversi da quelli scaturenti dal progetto di bonifica se non espressamente indicati.
Occorre prendere atto, dunque, che la formulazione dell’art. 51 bis DLvo 22/97 non è esattamente sovrapponibile a quella dell’art. 257 TUA e che per i principi valevoli in tema di successione di leggi penali gli imputati non possono continuare a rispondere di condotte non più direttamente sanzionate.
Né la disposizione in esame sembra violare i principi di tassatività e determinatezza, o i principi di logicità dell’azione amministrativa o i principi della legge delega (peraltro, come in precedenza, ancora una volta non indicati dal ricorrente).
Il sistema in vigore, persegue evidentemente lo scopo di favorire la bonifica secondo le indicazioni scaturenti dal progetto attraverso l’incentivo rappresentato dalla non punibilità – in precedenza non prevista – non solo per il reato di cui all’art. 257 ma anche di tutti gli altri reati ambientali contemplati per il medesimo fatto (art. 257 u.c.); reati questi ultimi per i quali nel frattempo – come accaduto nella specie – non si pongono ostacoli per continuare a procedere in sede penale.
Si è dunque in presenza di scelte affidate alla discrezionalità propria del legislatore e, pertanto, in quanto tali sottratte a qualsiasi valutazione in questa sede.
2) Infondato appare anche il secondo motivo.
Il secondo comma dell’art. 257 TUA correttamente è stato ritenuto nella sentenza impugnata circostanza aggravante e non già ipotesi autonoma di reato.
La natura pericolosa delle sostanze produce, infatti, unicamente l’aggravamento del reato del comma 1 dell’art. 257 TUA senza incidere sulla esistenza dello stesso.
Da qui la conseguenza che l’avvenuta bonifica secondo le disposizioni del progetto comporta indubbiamente l’estinzione del reato a prescindere dalla natura (pericolosa o meno) delle sostanze inquinanti.
Tale lettura tiene conto anche della circostanza, certamente non irrilevante per la valutazione di conformità ai principi costituzionali, di assicurare una interpretazione conforme alla esigenza di dare concreta attuazione al principio di riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali contenuto nella legge delega (art. 1 co. 8 lett. f).
Ed infatti il trattamento premiale delle iniziative necessarie al ripristino ambientale tanto più si giustifica quanto maggiore può essere il danno per l’ambiente e, dunque, appare senz’altro incoerente ritenere sotto il profilo interpretativo che proprio nel caso in cui l’inquinamento possa rivelarsi maggiormente dannoso, in quanto le sostanze inquinanti sono di natura pericolosa, il legislatore abbia inteso soprassedere o non incentivare le iniziative necessarie alla bonifica da parte di [colui] il quale ha cagionato l’ inquinamento.
Rimane, infine, da chiarire che, rispetto ai reati diversi da quello dell’art. 257 TUA il comma 4 della norma citata contempla una vera e propria causa di non punibilità che, pertanto, non può influenzare l’accertamento penale nelle more dell’approvazione del progetto di bonifica..
3) Appare invece fondato il terzo motivo di ricorso nel senso che le spese cui la parte civile risulta condannata non possono che essere poste a carico dello Stato essendo stata la parte civile medesima ammessa al gratuito patrocinio.
Nessuna disposizione prevede invece che per il solo fatto di essere ammessa al gratuito patrocinio la parte civile non debba sottostare agli effetti della soccombenza, né in questa sede possono essere esaminate istanze tendenti a verificare l’opportunità della condanna.
Quanto al ricorso del Club autonomo dei soci di Trieste di Friends of the Earth è appena il caso di rilevare che in questa sede il giudizio deve essere circoscritto alla verifica della legittimità della decisione sul capo 3) risultando per gli altri due capi contestati omessa qualsiasi statuizione civile per effetto della declaratoria di prescrizione in quanto maturata prima del giudizio di primo grado.
Al riguardo non può che rimandarsi alle considerazioni già svolte sul reato di cui all’art. 257 DLvo 152/06 che servono a superare anche le obiezioni del ricorrente in tema di permanenza del reato, di prescrizione e sul momento consumativo di esso.
Si appalesa tuttavia erroneo misurare la conformità delle disposizioni del DLvo 152/06 ai principi comunitari senza tenere conto della circostanza che la scelta di sanzionare penalmente l’omessa bonifica va in realtà ad integrare e rafforzare, il complesso degli ulteriori interventi già contemplati nel citato DLvo 152/06 per assicurare il ripristino ambientale.
Il titolo II della parte sesta del DLvo 152/06 prevede, infatti, a prescindere dal reato in questione, specifiche disposizioni al riguardo ed anche l’art. 242 TUA, più volte citato in precedenza, richiama espressamente l’art. 304 concernente l’azione di prevenzione.
E di tutta evidenza, tuttavia, che l’interpretazione della norma penale deve necessariamente farsi carico anche del rispetto dei principi fondamentali in tema di responsabilità penale e, pertanto, non sembrano condivisibili scelte ermeneutiche che facciano gravare sull’imputato inadempienze o ritardi delle amministrazioni competenti per la procedura di bonifica se non ascrivibili ad alcun titolo anche a quest’ultimo. Anche per tale ragione, pertanto, non possono condividersi le conclusioni cui è pervenuta la Corte in altra occasione (Sez. 1 2006, Rv 235255) in cui si è ritenuto che la permanenza del reato inizi a decorrere dall’evento inquinamento e l’osservanza delle disposizioni del progetto di bonifica sia apprezzabile come causa di non punibilità di fatto rilevante solo se la procedura amministrativa si esaurisca comunque prima della conclusione del giudizio penale.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna alle spese per tutti i ricorrenti, fatto salvo il WWF.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui pone a carico della parte civile WWF Italia Onlus, anziché a carico dello Stato, le spese processuali del giudizio di appello. Rigetta nel resto il ricorso del WWF nonché le impugnazioni degli altri ricorrenti, condannando questi ultimi al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma il 13.4.2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 09 GIU. 2010