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Energia elettricaLegge 4 giugno 2010, n. 96, legge comunitaria 2009

di Osservatorio Energia - 4 Giugno 2010
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Pubblicata sulla G.U. n. 146 del 25 giugno 2010.

Novità sul mercato interno dell’energia elettrica sono contenute nell’art. 17, comma 3, di cui si riproduce il testo:

“3. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/72/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio  2009, relativa  a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, il

Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri in modo da conseguire una maggiore efficienza e prezzi competitivi, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo

sviluppo sostenibile;

b) prevedere misure che tengano conto, ai fini della realizzazione di nuove infrastrutture di produzione e di trasporto di energia elettrica, della rilevanza dell’infrastruttura stessa per il mercato

interno dell’energia elettrica e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;

c) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n.714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio  2009, nonche’ di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese elettriche dalla direttiva 2009/ 72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13  luglio  2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori a euro 154.937.069,73;

d) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo normativo, al processo di aggregazione delle piccole imprese di distribuzione di energia elettrica, per favorirne l’efficienza e la terzietà;

e) prevedere misure atte a garantire che imprese di distribuzione di energia elettrica verticalmente integrate non siano in condizione di trarre impropri vantaggi dalla loro attività di gestione delle reti

di distribuzione ostacolando così le dinamiche concorrenziali del mercato;

f) prevedere che i gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica predispongano un piano decennale  di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull’offerta esistenti e previste, contenente

misure atte a garantire l’adeguatezza del sistema;

g) prevedere che l’Autorità per l’energia  elettrica e il gas disponga di risorse finanziarie idonee allo svolgimento delle proprie attività, attraverso il sistema di totale autofinanziamento previsto dall’articolo 2, comma 38, della legge 14  novembre 1995, n. 481, mediante il contributo versato dai soggetti operanti nei settori di competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri di funzionamento della stessa;

h) prevedere che, nell’osservanza delle rispettive competenze, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato si prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato, stipulando a tale fine appositi protocolli di intesa, e collaborino tra loro anche mediante lo scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d’ufficio”.


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